Piano finanziario TARI 2018 e debiti pregressi del servizio smaltimento rifiuti

Risposta al quesito del Dott. Gianluca Russo

Quesiti
di Russo Gianluca
21 Marzo 2018

Un Ente è stato destinatario di una sentenza sfavorevole che lo vede condannato a pagare in favore del soggetto gestore dello smaltimento dei rifiuti una somma relativa all'anno 2012 per adeguamento tariffa di smaltimento, oltre interessi e spese legali. Si chiede di conoscere se è legittimo introdurre tali spese nel Piano finanziario TARI 2018, in corso di essere approvato entro il 31.c.m. alla voce oneri diversi, e dar loro copertura attraverso la tariffa per l'anno 2018, previo riconoscimento del debito fuori bilancio. Oppure se è più corretto provvedervi con altri mezzi ordinari di bilancio ai sensi dell'art.193 del TUEL e non con copertura tariffaria.

Risposta

Come è noto, la TARI è dovuta da chi possiede o detiene locali ed aree operative suscettibili di produrre rifiuti urbani, situati nel territorio comunale dove è attivato il servizio di raccolta. La tassa ha la finalità di assicurare, ai sensi dell’art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013 “la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all’articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”.

Tuttavia i costi da assumere per la determinazione delle tariffe, in conformità al dettato dell’art. 1, comma 683, della Legge n. 147/2013, finalizzate alla predetta copertura, devono essere indicati nel P.E.F. “del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia..”

In ordine alla possibilità di inserire nel PEF maggiori costi di anni precedenti, al momento non vi sono orientamenti giurisprudenziali a cui fare riferimento mentre i documenti di prassi ministeriali ad oggi disponibili non danno indicazioni in tal senso. Anzi, porterebbero ad escludere una tale possibilità (vedasi linee guida Tares che da cui si può trarre che il ricorso all’inserimento nel pef dell’anno successivo è previsto esclusivamente in caso di eventi imprevedibili. A maggior ragione, se trattasi di costi di competenza di ben cinque anni prima.

Per tale motivo, a parer dello scrivente, tale sentenza favorevole, va ascritta alle ipotesi di cui all’art. 194 del TUEL con copertura con mezzi ordinari.

Dott. Gianluca Russo 19/03/2018

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