L’attuale situazione va affrontata alla luce dell’attuale Regolamento comunale di polizia mortuaria e, soprattutto, di quello vigente all’epoca della sottoscrizione delle concessioni/accordi cimiteriali.
Infatti, il Regolamento di polizia mortuaria attualmente in vigore, come quello all’epoca della sottoscrizione, avrebbe dovuto contemplare i termini di scadenza e gli effetti di queste concessioni. Al riguardo, ai sensi dell’art. 86, comma 1 del d.P.R. n. 285/1990, «le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione e sono regolate dal sindaco», mentre, ai sensi dell’art. 82, comma 1 del predetto d.P.R. «le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione».
Quindi, se due contratti/concessioni riguardano la stessa tomba (non è chiaro però se due soggetti differenti) ma con scadenze differenti, potrebbe essersi verificato un errore materiale o una scarsa chiarezza nella definizione dei diritti concessi e dei termini di scadenza, da verificare alla luce dei Regolamenti comunali di polizia mortuaria vigenti all’epoca, per determinare la procedura corretta che avrebbe dovuto essere seguita. In assenza, comunque, di contestazioni o di istanze di parte, ove l’allora Regolamento di polizia locale non abbia dettato una disciplina specifica sul tema e incoerente con l’attuale situazione, si sconsiglia di assumere iniziative.
In presenza di contestazioni o di iniziative di parte e in presenza di un regolamento di polizia mortuaria che rechi una disciplina attuale incompatibile con la situazione di fatto, che è anche di diritto, si arriverà comunque a scadenza (per poi cercare di riallineare il tutto) in assenza di una chiara disciplina comunale che regoli l’assetto intertemporale.
29 luglio 2024 Elena Conte
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