Pedagogisti degli asili nido e iscrizione all’albo professionale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
29 Luglio 2024

In riferimento alla Legge 15 aprile 2024 nr. 55 gli educatori asili nido devono iscriversi all'albo pedagogisti e socio pedagogici, con scadenza prevista per il 6 agosto 2024, si chiede se in caso di ritardi, o di iscrizioni successive del personale già in servizio da tanti anni negli asili nido, lo stesso deve essere sospeso dal servizio in attesa dell'avvenuta iscrizione, o se il personale incorra nel demansionamento.

Risposta

L’art. 4, c. 1, L. n. 55/2024 dispone:

1. Per esercitare la professione di educatore socio-pedagogico e di educatore nei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, nonché all'articolo 1, commi da 594 a 599, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono necessari:

a) il conseguimento del titolo di laurea triennale, previo accertamento delle competenze professionali acquisite con il tirocinio previsto dal corso di studi. La prova valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio svolto presso una struttura, attestato congiuntamente dalla struttura medesima e dagli organi accademici, è sostenuta alla presenza di un componente designato dall'Ordine professionale. La prova valutativa di cui al periodo precedente è svolta prima della discussione della tesi di laurea, nell'ambito dell'esame finale per il conseguimento del titolo di studio abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico;

b) in alternativa rispetto al requisito di cui alla lettera a), il possesso della corrispondente qualifica attribuita ai sensi dei commi 595, primo periodo, 597 e 598 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

c) l'iscrizione nell'albo degli educatori professionali socio-pedagogici dell'Ordine delle professioni pedagogiche ed educative, istituito ai sensi del comma 2 dell'articolo 5.”

Il successivo art. 11 poi prevede:

1. In sede di prima attuazione della presente legge, l'iscrizione agli albi di cui all'articolo 5, ferme restando le condizioni di cui alle lettere a), b) e d) del comma 1 dell'articolo 7, è consentita, su domanda da presentare a partire dalla data della nomina del commissario di cui all'articolo 10: (…)

b) per l'albo degli educatori professionali socio-pedagogici:

1) a coloro che sono in possesso dei requisiti per l'esercizio della professione di educatore dei servizi educativi per l'infanzia di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

2) ai laureati che alla data di entrata in vigore della presente legge sono in possesso dei requisiti previsti per l'esercizio della professione di educatore professionale socio-pedagogico, come determinati dall'articolo 4, comma 1;

3) a coloro ai quali sia riconosciuta la qualifica di educatore professionale socio-pedagogico o di educatore nei servizi educativi, ai sensi dell'articolo 1, commi 595, primo periodo, 597 e 598, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65;

4) ai laureati in scienze dell'educazione e della formazione, classe di laurea L-19 (ex L-18).”

Ora, in assenza di disposizione che proroghino la scadenza del 6 agosto (novanta giorni dall’entrata in vigore della legge), se entro tale data il dipendente non ha provveduto all’iscrizione non potrebbe svolgere le mansioni di educatore, con la necessità del datore di lavoro di destinarlo a mansioni differenti, ma soprattutto lasciando scoperto il servizio in questione.

Nel frattempo, l’ANCI ha proposto di escludere gli educatori per l’infanzia da tale obbligo, attraverso un emendamento a un decreto-legge in fase di conversione.

Se tale proposta non dovesse avere successo, si ritiene che gli addetti al servizio non ancora iscritti all’albo non potrebbero più esercitare:

- se già in possesso dei requisiti di legge, fino ad avvenuta iscrizione (la norma non impedisce un’iscrizione successiva);

- se non in possesso dei requisiti, già dal 7 agosto.

26 luglio 2024                Massimo Monteverdi

 

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