Personale infermieristico assunto in una ASP da cooperative e personale con partita Iva

Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele

Quesiti
di Daniele Ylenia
27 Luglio 2024

Un'Azienda Pubblica Servizi alla Persona (ex L.R. Marche 5/2008) ha esigenza di personale infermieristico per garantire il servizio a seguito delle dimissioni di dipendente assunto per sostituzione di dipendente in malattia, si chiede se è possibile, e con quali modalità, impiegare personale assunto da cooperative o personale con partita IVA, non essendoci più candidati disponibili in graduatorie ancora vigenti.

Risposta

Preliminarmente, è necessario tener presente che le Aziende nate dalla trasformazione delle IPAB sono state oggetto nel tempo di un acceso dibattito circa la loro assoggettabilità alle disposizioni proprie degli Enti Locali. Nonostante la posizione contraria espressa in alcune sentenze (vedasi, ad esempio, Tar Umbria sentenza n.281/2014), si è affermata successivamente l’interpretazione secondo cui le Aziende di Assistenza alla Persona (ex IPAB) sono assoggettate agli stessi vincoli assunzionali e di spesa degli Enti Locali. - posizione validata dalla Corte Costituzione, dalla Corte dei Conti e anche da diversi orientamenti ANAC.

Nel caso che ci occupa, è utile richiamare la L.R. Marche 5/2008, art. 14 rubricato Personale che prevede:

1. II rapporto di lavoro del personale delle Aziende ha natura privatistica ed è disciplinato da un autonomo comparto di contrattazione collettiva ai sensi dell’articolo 11 del d.lgs. 207/2001.

2. La dotazione organica del personale è determinata con atto di programmazione annuale, adottato dalle Aziende con le modalità indicate nello statuto.

3. I requisiti e le modalità di assunzione sono stabiliti dal regolamento di organizzazione delle Aziende, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.”.

A norma del citato art. 11, comma 1, del d. Lgs. 207/2001, “Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pubbliche di servizi alla persona ha natura privatistica ed è disciplinato previa istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al titolo III del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime.” Inoltre, al comma 2 si prescrive: “I requisiti e le modalità di assunzione del personale sono determinati dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi, adottando il metodo della programmazione delle assunzioni secondo quanto previsto dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e assicurando idonee procedure selettive e pubblicizzate.”.

Ciò posto, il concorso pubblico costituisce la modalità generale ed ordinaria di accesso nei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni compresi quelli delle Regioni (a statuto ordinario e speciale), delle Province autonome, degli enti locali etc. nonché del SSN (vedi, per tutte: sentenze n. 5 del 2020; n. 7 del 2015; nn. 211 e 134 del 2014; nn. 227, 137, 106, 72, 7 del 2013; n. 62 del 2012; nn. 310 e 299 del 2011; n. 267 del 2010; n. 189 del 2007) e delle società a partecipazione pubblica (dovendosi distinguere la privatizzazione sostanziale da quella meramente formale e venendo in rilievo in detta seconda ipotesi l’art. 97 Cost., tanto da vincolare anche il legislatore regionale ex art. 117 Cost.: sentenze n. 36 del 2020; n. 55 del 2017; n. 209 del 2015; n. 68 del 2011 e n. 29 del 2006).

La medesima regola va applicata per il reclutamento del personale medico, tecnico-professionale e infermieristico presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (sentenza n. 77 del 2020)

Tuttavia, la regola del pubblico concorso non è assoluta e può andare incontro ad eccezioni.

Esistono, infatti, delle situazioni riconosciute dalla legge, ma solo per forme di lavoro temporaneo, in cui è possibile per gli enti pubblici avvalersi del lavoro di alcuni soggetti senza necessità di concorso. Si tratta comunque di casi molto specifici, previsti perlopiù per casi di necessità: vale ad esempio, quando si richiedono delle consulenze individuali o delle forme di collaborazione esterna, contratti di prestazione d’opera intellettuale o per contratti di somministrazione.

Sul punto, la Corte costituzionale, con fermo indirizzo, ha sottolineato che la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell’Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle. (Corte Cost., sent. 195/2010; 156/2011).

In questo quadro la Corte di cassazione, nell’esaminare i molteplici ricorsi in materia, è partita dalla premessa secondo cui in tema di accesso al pubblico impiego, sono consentite deroghe al principio generale del pubblico concorso solo con forme di reclutamento alternative – quali l’avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento, le assunzioni obbligatorie delle persone disabili o la cd. stabilizzazione – previste da leggi la cui “ratio” sia volta a contemperare il meccanismo di selezione dei migliori con l’esigenza di ricoprire posizioni di non rilevante contenuto professionale o con il principio della tutela delle categorie protette oppure – nel caso di conversione a tempo indeterminato di rapporti a tempo determinato – per l’opportunità di valorizzare l’esperienza lavorativa già maturata (Cass.15 luglio 2016, n. 14592).

26 luglio 2024               Ylenia Daniele

 

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