Escussione della cauzione nelle procedure di appalto e termine di decadenza in ipotesi di contratto autonomo di garanzia
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiDue cittadini residenti in Italia e sposati in Italia vivono ora entrambi in Svizzera per motivi di lavoro ma non sono iscritti all'Aire.
Hanno fatto pervenire al nostro ufficio una sentenza di divorzio di cui richiedono la trascrizione.
Non si comprende se la pronuncia sia stata emanata da un tribunale svizzero o prodotta da uno studio legale e sottoscritta da un giudice distrettuale.
Il documento risulta tradotto ma privo della firma del traduttore e di apostilla o legalizzazione.
Si chiede se tale richiesta sia legittima e come procedere.
Nel caso descritto per procedere al riconoscimento degli effetti del divorzio pronunciato all'estero in Stato extra UE si ritiene che l'interessato debba produrre all’Ufficiale dello stato civile presso cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio il provvedimento di divorzio emesso in Svizzera, in originale o in copia conforme.
Si ricorda che l’Accordo tra l’Italia e la Svizzera sull’esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio firmato a Berna, 16 novembre 1966, non è applicabile alle sentenze di divorzio.
Dal punto di vista formale tale sentenza dovrà essere munita di apostille rilasciata sulla base della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e ad essa dovrà essere collegata apposita traduzione in lingua italiana eseguita nei modi di legge ai sensi dell'articolo 21 e 22 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Dal punto di vista sostanziale dovranno quindi effettuare le verifiche per accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 64 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, in merito alla sussistenza della giurisdizione (competenza del giudice svizzero che ha emesso il provvedimento con cui il matrimonio è stato dichiarato sciolto); tutela dei diritti di difesa di cui ai punti b) e c) dell'articolo 64 che possono essere verificati dalla lettura della sentenza, così come i punti d) e g) relativi al passaggio in giudicato e alla sussistenza di elementi che possano configurare la violazione dell'ordine pubblico.
Per i punti e) ed f) la parte interessata dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara, appunto, che la sentenza emessa dal giudice svizzero non è contraria ad altra passata in giudicato pronunciata da un giudice italiano e che non pende in Italia un processo per il medesimo oggetto e fra le stesse parti iniziato prima del processo straniero.
Se tali verifiche avranno esito positivo, il provvedimento svizzero sarà trascritto per sunto nei registri per gli atti di matrimonio e quindi annotato sul corrispondente atto di matrimonio e sugli atti di nascita degli interessati.
Andrebbe ricordato ai due cittadini italiani che se vivono stabilmente all’estero devono essere iscritti in AIRE e se non ottemperano agli obblighi anagrafici sono previste specifiche sanzioni, che l’ufficiale di anagrafe è obbligato ad applicare, ricorrendo i presupposti di legge.
Ricordo che le categorie di cittadini italiani che, pur abitando all’estero, non possono ottenere l’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero sono:
26 Luglio 2024 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3409, sintomo n. 3444
Nel caso descritto per procedere al riconoscimento degli effetti del divorzio pronunciato all'estero in Stato extra UE si ritiene che l'interessato debba produrre all’Ufficiale dello stato civile presso cui risulta iscritto o trascritto l’atto di matrimonio il provvedimento di divorzio emesso in Svizzera, in originale o in copia conforme.
Si ricorda che l’Accordo tra l’Italia e la Svizzera sull’esenzione dalla legalizzazione, sullo scambio degli atti dello stato civile e sulla presentazione dei certificati occorrenti per contrarre matrimonio firmato a Berna, 16 novembre 1966, non è applicabile alle sentenze di divorzio.
Dal punto di vista formale tale sentenza dovrà essere munita di apostille rilasciata sulla base della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 e ad essa dovrà essere collegata apposita traduzione in lingua italiana eseguita nei modi di legge ai sensi dell'articolo 21 e 22 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Dal punto di vista sostanziale dovranno quindi effettuare le verifiche per accertare la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 64 della Legge 31 maggio 1995, n. 218, in merito alla sussistenza della giurisdizione (competenza del giudice svizzero che ha emesso il provvedimento con cui il matrimonio è stato dichiarato sciolto); tutela dei diritti di difesa di cui ai punti b) e c) dell'articolo 64 che possono essere verificati dalla lettura della sentenza, così come i punti d) e g) relativi al passaggio in giudicato e alla sussistenza di elementi che possano configurare la violazione dell'ordine pubblico.
Per i punti e) ed f) la parte interessata dovrà produrre apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui dichiara, appunto, che la sentenza emessa dal giudice svizzero non è contraria ad altra passata in giudicato pronunciata da un giudice italiano e che non pende in Italia un processo per il medesimo oggetto e fra le stesse parti iniziato prima del processo straniero.
Se tali verifiche avranno esito positivo, il provvedimento svizzero sarà trascritto per sunto nei registri per gli atti di matrimonio e quindi annotato sul corrispondente atto di matrimonio e sugli atti di nascita degli interessati.
Andrebbe ricordato ai due cittadini italiani che se vivono stabilmente all’estero devono essere iscritti in AIRE e se non ottemperano agli obblighi anagrafici sono previste specifiche sanzioni, che l’ufficiale di anagrafe è obbligato ad applicare, ricorrendo i presupposti di legge.
Ricordo che le categorie di cittadini italiani che, pur abitando all’estero, non possono ottenere l’iscrizione nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero sono:
26 Luglio 2024 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3409, sintomo n. 3444
Consiglio di Stato, Sezione V – Sentenza 22 maggio 2025, n. 4424
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