La decisione della Consulta sul divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti di giunta regionale
Corte Costituzionale – Sentenza 15 maggio 2025 n. 64 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiSi chiede se in un Comune con popolazione inferiore a 1000 abitanti la nomina della Giunta sia obbligatoria per il Sindaco o una facoltà.
L'articolo 1, commi 135-136, della L. 56/2014 (c.d. legge Delrio) ha modificato il numero massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti con invarianza della spesa. In particolare (comma 135), nei comuni fino a 3.000 abitanti, il numero dei consiglieri comunali, oltre al sindaco, è elevato da 6 a 10 e il numero massimo degli assessori è stabilito in 2 (come previsto per i comuni da 1.000 a 3.000 abitanti, mentre sotto i 1.000 non era previsto alcun assessore).
Dunque, non è previsto un numero minimo, salvo diversa disposizione statutaria che renda obbligatorio detto numero e a cui occorra comunque conformarsi.
D’altra parte, considerata la natura ontologicamente collegiale dell’organo giuntale (v. art. 47 TUOEL : La giunta comunale e la giunta provinciale sono composte rispettivamente dal sindaco e dal presidente della provincia, che le presiedono, e da un numero di assessori…), che provvede mediante deliberazioni (atto tipicamente collegiale) appare logicamente e giuridicamente esigibile la nomina di almeno un assessore per costituire in forma collegiale l’organo anzidetto e consentirne il normale funzionamento per le relative competenze, fatta salva la più ampia discrezionalità del sindaco nel conferire le deleghe o, per ipotesi, non conferirle affatto all’unico assessore. Peraltro, il principio sulla parità di genere negli organi comunali sarebbe altrimenti frustrato se la composizione della giunta non fosse collegiale.
In generale, si rammenta che la determinazione numerica degli assessori rientra nella materia "organi di governo" dei comuni, rimessa, ai sensi dell'art.117, comma 2, lett.p) della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato; pertanto, le disposizioni statutarie incompatibili non trovano applicazione anche in relazione a quanto disposto dall'art.1, comma 3, del T.O.U.E.L., per il quale "l'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per l'autonomia normativa dei comuni e delle province abroga le norme statutarie con essi incompatibili. I consigli comunali ... adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette".
Giova ricordare, infine, la vigenza dell'art.2, comma 186, lett.c) della legge 23.12.2009, n.191, che prevede la possibilità di delega da parte del sindaco dell'esercizio di proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina degli assessori, nei comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti.
24 Luglio 2024 Eugenio De Carlo
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