Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn data 23-04-24 l'Asmel ha trasmesso, per conto di questo Comune, alla Banca dati Nazionale Unica della documentazione Antimafia la richiesta di documentazione antimafia relativa alla ditta aggiudicataria di un appalto. Nella stessa data, l’ANAC con delibera n.195/24 ha sospeso la qualificazione in precedenza ottenuta dall’Asmel Consortile S.C.a.r.l. di centrale di committenza.
Si chiede se questo comune può tener conto della richiesta presentata il 23.-04-24 o se la stessa deve ritenersi nulla.
In base alla seguente ordinanza del TAR Lazio, che non risulta appellata al Consiglio di Stato in base ai dati traibili dal sito on line della Giustizia amministrativa, le uniche procedure che si possono proseguire sono quelle di cui al punto 4 del provvedimento, evidenziato in grassetto, in attesa della decisione di merito per l'udienza del 19.11.24.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 5722 del 2024, proposto da
Asmel Consortile Società Consortile a responsabilità limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché da Comune di Bergolo, Comune di Biella, Comune di Bonefro, Comune di Caggiano, Comune di Cervara di Roma, Comune di Cremolino, Comune di Crosia, Comune di Francolise, Comune di Laviano, Comune di Longone Sabino, Comune di Oliveto Citra, Comune di Paganico, Comune di Rapolla, Comune di Romagnano al Monte, Comune di Taurasi, Comune di Torella dei Lombardi, Comune di Tufo, Comune di Campana, Comune di Acuto, Comune di Alatri, Comune di Arienzo, Comune di Atena Lucana, Comune di Baia e Latina, Comune di Buccino, Comune di Calabritto, Comune di Carlantino, Comune di Carovigno, Comune di Cassano Irpino, Comune di Castelbottaccio, Comune di Ceraso, Comune di Cesa, Comune di Civitacampomarano, Comune di Collalto Sabino, Comune di Colletorto, Comune di Colliano, Comune di Controne, Comune di Flumeni, Comune di Galluccio, Comune di Lauro, Comune di Leonforte, Comune di Lucca Sicula, Comune di Marineo, Comune di Matrice, Comune di Montebuono, Comune di Monteroduni, Comune di Nemi, Comune di Oriolo, Comune di Parolise, Comune di Presenzano, Comune di Priverno, Comune di Rocca Canterano, Comune di Roccadaspide, Comune di Roccafiorita, Comune di Roiate, Comune di San Giovanni Lipioni, Comune di San Giuliano del Sannio, Comune di San Giuliano di Puglia, Comune di San Gregorio Magno, Comune di San Gregorio Matese, Comune di San Martino in Pensilis, Comune di San Nicola Manfredi, Comune di Sant'Angelo del Pesco, Comune di Sant'Angelo Limosano, Comune di Sepino, Comune di Serracapriola, Comune di Sperone, Comune di Telese Terme, Comune di Torrazza Piemonte, Comune di Valle Agricola, Comune di Valva, Comune di Villamaina, Comune di Vitulazio, Comune di Zagarise, Comune di Borgiallo, Comune di Butera, Comune di Celenza Valfortore, Comune di Celle di Bulgheria, Comune di Futani, Comune di Giungano, Comune di Mondragone, Comune di Montegiordano, Comune di Pietraroja, Comune di Positano, Comune di Qualiano, Comune di Riccia, Comune di Roccagloriosa, Comune di San Biase, Comune di Sapri, Comune di Soveria Simeri, Comune di Taverna, Comune di Vallo della Lucania, Comune di Sant'Angelo di Brolo, Comune di Cumiana, Comune di Agrate Conturbia, Comune di Barano D'Ischia, Comune di Bellona, Comune di Borgomanero, Comune di Calvanico, Comune di Corinaldo, Comune di Montecorice, Comune di Pertosa, Comune di Priocca, Comune di Salvitelle, Comune di Misa-Nevola, Comune di Configni, Comune di Contursi Terme, Comune di Filiano, Comune di Isola D'Asti, Comune di Liveri, Comune di Mazzara' Sant'Andrea, Comune di Oria, Comune di Balsorano, Comune di Ginestra, Comune di Gioi, Comune di Lavarone, Comune di Santa Maria Coghinas, Comune di Agrate Conturbia, Comune di Mignano Monte Lungo, Comune di Olivadi, Comune di Salento, Comune di Borgofranco D'Ivrea, Comune di Castelleone in Suasa, Comune Frazzano', Comune di San Nazzaro Sesia, Comune di Bella, Comune di Vibonati, Comune di Santa Caterina Villarmosa, Comune di Roscigno, Comune di Tortorella, Comune di Altomonte e Comune di Mamoiada, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Gennaro Terracciano e Andrea Marco Colarusso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano in Roma, piazza San Bernardo 101;
contro
Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento, previa concessione delle più idonee misure cautelari,
- della delibera n. 195/2024 (Fascicolo UESA n. ID 130/2023) adottata dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione nella adunanza del 23 aprile 2024 e comunicata in data 23 aprile 2024, con la quale il Consiglio dell'Autorità ha disposto la sospensione della qualificazione ottenuta da ASMEL, disponendo altresì la cancellazione della stessa dall'elenco delle stazioni appaltanti qualificate ed irrogando una sanzione pecuniaria di Euro 93.000,00, in applicazione dell'art. 63, comma 11, d.lgs. 36/2023 e dell'art. 12 dell'All.II.4 al Codice dei contratti pubblici;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o comunque connesso, ivi inclusi quelli istruttori, ove assunti a presupposto degli atti oggetto della presente impugnazione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Anac – Autorità Nazionale Anticorruzione;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Ritenuto che le articolate censure proposte da parte ricorrente (d’ora in poi anche Asmel Corsortile o ASMEL) richiedano l’approfondimento proprio della fase di merito;
2. Osservato – per quanto riguarda il profilo del periculum in mora – che:
a) parte ricorrente ha sottolineato «l’incidenza del provvedimento … su numerose gare in corso e da pubblicare, per un numero, come da elenco che si allega, rispettivamente di 250 e di 163 (di cui 21 PNRR)» (cfr. ricorso, pagg. 68 e 69), allegando – tra l’altro – l’elenco delle procedure PNRR da bandire nelle quali è coinvolta l’ASMEL (cfr. doc. 60, nel quale sono indicate 21 procedure di 20 diversi enti: Carinola, Colliano, Asti Servizi pubblici s.p.a., Trentola Ducenta, Melfi, Tremestieri Etneo, Bagnone, Paganico Sabino, Montano Antilla, Castelvetrano, Consorzio Sociale Agorà S10, Bellosguardo, Reitano, Piedimonte Matese, Roccadaspide, Valle Agricola, Pietraroja, Lucera, Laurino, Nemoli);
b) l’Autorità resistente ha replicato che «l’assenza del periculum è dimostrata per tabulas dalla stessa Asmel, la quale, in un Comunicato del 26 aprile 2024, successivo alla delibera Anac, nel manifestare ai Comuni associati l’intenzione di proporre gravame avverso la delibera in questione, affermava che “In ogni caso, ai sensi dell’art. 63, comma 12, se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento. Per quelle in pubblicazione, nelle more delle decisioni del Giudice, continueremo a operare per tutte le gare per le quali siano necessari i requisiti di qualificazione attraverso accordi organici di collaborazione con le SA/Centrali qualificate della rete associativa, nella logica della sussidiarietà e dell’efficienza dei processi di acquisto riconosciuta da EIPA e Commissione Europea e certificata dagli standard internazionali UNI EN ISO 9001 e 37001 per la qualità gestionale e per la prevenzione della corruzione”» e che comunque «alla luce del sistema a rete creato dal legislatore che, grazie anche all’intervento di Anac, consente di individuare prontamente una stazione appaltante o una centrale di committenza disposta a svolgere le funzioni pubblicistiche previste dal Codice, sono palesemente infondate le richieste sul punto»;
c) alla camera di consiglio del 4 giugno 2024, il difensore di parte ricorrente ha sottolineato che sia il ricorso alle procedure indicate da ASMEL nel proprio comunicato, sia l’utilizzo delle procedure indicate dall’ANAC nella propria memoria difensiva potrebbero determinare significativi ritardi nell’indizione delle procedure di gara, con evidenti pregiudizi per l’interesse pubblico specie con riferimento alle procedure PNRR (con riferimento alle quali il medesimo difensore ha dichiarato che l’ASMEL svolge solo attività di committenza ausiliaria);
3. Ritenuto:
a) che l’art. 63, comma 12, d.lgs. n. 36/2023 è chiaro nell’affermare che «se la qualificazione viene meno o è sospesa, le procedure in corso sono comunque portate a compimento», sicché il provvedimento impugnato non ha ex se alcun effetto caducante sulle procedure in corso;
b) che con riferimento alle 142 procedure “non PNRR” da bandire (v. elenco allegato alla produzione documentale ASMEL, al n. 59, da cui devono sottrarsi le procedure PNRR, specificamente indicate all’allegato n. 60), nella valutazione dei contrapposti interessi, il periculum in mora evidenziato da parte ricorrente sia adeguatamente temperato dalla possibilità per le stazioni appaltanti consorziate di avvalersi delle altre soluzioni previste dall’ordinamento per indire le predette procedure, ove necessario richiedendo l’intervento della medesima Autorità (cfr. art. 62, comma 10, d.lgs. n. 36/2023);
c) che con riferimento alle 21 procedure “PNRR” da bandire (v. ancora doc. 60, produzione documentale ASMEL) la circostanza che il ricorso alle soluzioni indicate da ANAC possa comunque comportare dei ritardi nell’indizione di tali procedure PNRR appare costituire un più consistente periculum, avuto riguardo alla tassativa necessità di rispettare le scadenze del PNRR;
4. Ritenuto pertanto che – per le ragioni sopra evidenziate, relative esclusivamente al profilo del periculum in mora – la domanda cautelare avanzata da parte ricorrente possa essere accolta nel limitato senso di consentire agli enti indicati nel documento “elenco delle procedure PNRR da pubblicare” (doc. 60, produzione documentale ASMEL), di avvalersi di Asmel Corsortile per lo svolgimento delle funzioni di committenza ausiliaria ex art. 62, comma 11, d.lgs. n. 36/2023 per l’indizione delle sole 21 gare PNRR indicate nel predetto elenco;
5. Ritenuto, infine, di compensare le spese della presente fase e di fissare per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 19 novembre 2024;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) accoglie l’istanza cautelare formulata dai ricorrenti negli stretti limiti indicati in motivazione.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 19 novembre 2024.
Compensa le spese della presente fase.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:
Concetta Anastasi, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario, Estensore
Dario Aragno, Referendario
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L'ESTENSORE |
IL PRESIDENTE |
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Agatino Giuseppe Lanzafame |
Concetta Anastasi |
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IL SEGRETARIO
24 luglio 2024 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3142, sintomo n. 3213
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
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