1) L'art. 32, c. 1, D.Lgs. n. 151/2001 dispone:
“1. Per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro secondo le modalità stabilite dal presente articolo. I relativi congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto salvo il disposto del comma 2 del presente articolo.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità di cui al Capo III, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi; (…)”.
Indipendentemente dal fatto che la madre non fosse lavoratrice al momento della nascita del figlio, ciò che conta ai fini del diritto al congedo è:
- che il figlio non abbia ancora compiuto dodici anni;
- che la madre non abbia già esaurito il totale dei mesi spettanti, considerando eventualmente anche quelli utilizzati dal padre.
2) L’art. 32, c. 6, D. Lgs. n. 151/2001 dispone:
“6. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale, ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. n. 151/2001, la lavoratrice madre o il lavoratore padre presentano la relativa domanda, con la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione."
Nella richiesta di congedo la madre deve dichiarare, oltre alla data di nascita del figlio (per verificare che non abbia già compiuto dodici anni), se e in che misura abbia già usufruito di periodi di congedo parentale e gli eventuali periodi di congedo richiesti dal padre del bambino.
3) A proposito delle modalità di fruizione del congedo, l’art. 32, c. 1-bis, D.Lgs. n. 151/2001 dispone:
“1-bis. La contrattazione collettiva di settore stabilisce le modalità di fruizione del congedo di cui al comma 1 su base oraria, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa. (…)"
A questo proposito, l’art. 45, c. 8, CCNL 16.11.2022 precisa:
“8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della L. n. 228/2012, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di part-time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, in ogni caso, fruibili per meno di un’ora e non riducono le ferie."
19 luglio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7611, sintomo n. 7708