Consiglio dei Ministri: approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia fiscale
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 131
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
QuesitiUna dipendente richiede la quantificazione di 177,30 ore di straordinario come certificate dall'Ente Comandato (Ente Ministeriale, CCNL Presidenza Consiglio dei Ministri), con qualifica F4, si chiede in base a quale CCNL (ministeriale o Enti locali) calcolare lo straordinario, e di capire il valore da assumere alla base di calcolo, se si tratti dell'Ente Comandato o dell’Ente, con qualifica D4.
In ordine al quesito, si espongono le seguenti osservazioni:
La giurisprudenza ha più volte chiarito che con il comando non si determina l’estinzione del precedente rapporto di lavoro ma a cambiare è sia la sede della prestazione lavorativa (presso un nuovo datore di lavoro utilizzatore) che il c.d. rapporto di servizio, ovvero si ha un cambiamento nell’esercizio dei poteri di gestione, in quanto il dipendente viene inserito, per tutta la durata del comando, sia sotto il profilo organizzativo – funzionale, sia sotto quello gerarchico e disciplinare, nell’amministrazione di destinazione, a favore della quale egli presta esclusivamente la sua opera (si veda, Cass., Sez. L, n. 13482 del 29 maggio 2018).
In tal caso, il rapporto di lavoro si caratterizza dalla natura provvedimentale dell’atto che lo dispone, che è di competenza del soggetto nella cui organizzazione il dipendente viene inserito, e non del soggetto datore di lavoro, dall’interesse del quale prescinde.
Occorre sottolineare che nella vigente disciplina contrattuale del Comparto Regioni-Autonomie Locali manca una disciplina specifica in materia di comando di personale.
In mancanza di previsioni contrattuali, è necessario riportarsi alla disciplina legale del d.lgs. n. 165 del 2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nonché gli orientamenti applicativi e giurisprudenziali.
In particolare, l’art. 70, comma 12, del citato d.lgs., con l’intento di evitare contestazioni in ordine all’individuazione degli enti tenuti a sostenere l’onere del trattamento economico in favore del personale comandato, fuori ruolo od in altra analoga posizione, prescrive che “in tutti i casi nei quali enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici o altre amministrazioni pubbliche, dotate di autonomia finanziaria sono tenute ad autorizzare l’utilizzazione da parte di altre pubbliche amministrazioni di proprio personale, in posizione di comando, di fuori ruolo, o in altra analoga posizione, l’amministrazione che utilizza il personale rimborsa all’amministrazione di appartenenza l’onere relativo al trattamento fondamentale”.
Infatti, l’onere del trattamento economico fondamentale del lavoratore continua a gravare, qualora la P.A. sia tenuta ad autorizzare l’utilizzazione dei dipendenti, sul datore di lavoro, salvo rimborso ad opera dell’ente utilizzatore.
Differentemente, il trattamento accessorio – quindi, anche il lavoro straordinario - del personale comandato è a carico dell'Amministrazione di destinazione, in quanto la stessa fruisce delle relative prestazioni.
Tale posizione è sostenuta anche dall’agenzia ARAN, con l’orientamento applicativo RAL440 del 5 giugno 2011, che specifica: “Il personale comunale che opera presso gli uffici del palazzo di Giustizia è, a tutti gli effetti, "comandato". Tale affermazione si desume al punto 2 della Circolare del Ministero della Giustizia DG OG -Uff II- del 7/9/2000, in cui si individuano i soggetti autorizzati a chiedere il comando del personale comunale […] Al Comune verrà rimborsato, da parte del Ministero della Giustizia, il trattamento fondamentale corrisposto al personale in oggetto, come specificato al punto 3 della sopracitata Circolare, con esclusione, quindi, di ogni voce retributiva accessoria”.
Ancora più incisivo in tal senso è l’orientamento applicativo RAL438 del 5 giugno 2011, secondo cui “In caso di comando del dipendente presso altro ente o amministrazione, secondo una regola generale ormai consolidata nella prassi applicativa, il trattamento accessorio viene corrisposto dall’ente presso il quale il lavoratore rende la sua prestazione (con oneri a carico dell’ente utilizzatore).”
Pertanto, ad avviso della scrivente, il CCNL da applicare per la quantificazione è quello di riferimento dell’agenzia Ager, ovvero il CCNL funzioni locali 2019-2021.
Ai sensi dell’art. 32 del CCNL funzioni locali 2019-2021, commi 4 e 5: “La misura oraria dei compensi per lavoro straordinario è determinata maggiorando la misura oraria di lavoro ordinario calcolata convenzionalmente dividendo per 156 la retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. b) (Nozione di retribuzione) incrementata del rateo della 13^mensilità.
La maggiorazione di cui al comma precedente è pari:
- al 15% per il lavoro straordinario diurno;
- al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
- al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.”
Pertanto, per il dipendente categoria D4 (ora Area dei Funzionari e dell’Elevata Qualificazione), il calcolo è il seguente:
Retribuzione tabellare con EP conglobato (12 mensilità) + Tredicesima = € 29.954,90
Totale base di calcolo: € 2.496,24
Paga oraria: € 2.496,24 / 156 = € 16,00
Maggiorazione per straordinario diurno (15%): € 2,40
Maggiorazione per straordinario festivo o notturno (30%): € 4,80
Maggiorazione per straordinario festivo e notturno (50%): € 8,00
Le maggiorazioni di cui al comma 3 sono pari:
a) al 15% per il lavoro straordinario diurno;
b) al 30% per il lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);
c) al 50% per il lavoro straordinario prestato in orario notturno-festivo.
La quantificazione delle ore di straordinario effettuate dal dipendente può essere operata in relazione al periodo, anche plurisettimanale, preso come base di riferimento per il calcolo delle prestazioni di lavoro secondo la disciplina adottata dall’amministrazione ai sensi dell’art. 17 (Orario di lavoro).”
Si ricorda, infine, che in questo caso, la retribuzione oraria si ottiene dividendo la corrispondente retribuzione mensile per 164,67.
18 luglio 2024 Ylenia Daniele
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7605, sintomo n. 7702
Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 131
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34448
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34443
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34441
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: