Decorrenza dell'interdizione dai pubblici uffici in caso di provvedimento di cumulo di pene, ai fini della cancellazione dalle liste elettorali
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiL’Ente deve liquidare i diritti di rogito spettanti al segretario comunale per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023.
Si chiede se è corretto calcolare il rispetto del limite di 1/5 del monte salari, facendo riferimento ai singoli importi dovuti per ogni anno, e non cumulativamente, anche se verranno liquidati tutti nel 2024.
Sul tema della determinazione del “quinto” del trattamento in godimento, la del. Corte dei conti, sez. regionale Molise, n. 74/2020 ha riepilogato, confermandolo, il seguente principio già contenuto in precedente giurisprudenza:
“sebbene la disposizione non specifichi in modo espresso se il parametro di riferimento per la delimitazione degli emolumenti attribuibili sia costituito dallo stipendio erogato dal singolo ente locale interessato dalla funzione rogatoria ovvero quello globalmente fruito da parte del segretario comunale, la giurisprudenza contabile ha da tempo ritenuto – con opzione interpretativa pienamente condivisibile – maggiormente conforme al dato letterale della norma, che si riferisce allo “stipendio in godimento” (senza altre specificazioni), ipotizzare che i diritti di rogito siano attribuibili, da parte del singolo comune, con l’unico limite del quinto dello stipendio globalmente percepito da parte del segretario nell’anno di competenza, senza distinguere tra gli importi erogati da parte dei singoli enti in cui ha prestato servizio (Sezione Lombardia, deliberazione n. 171/2015/PAR).”
Dunque, poiché il riferimento è quanto percepito nell’anno di competenza, il limite dovrà essere verificato anno per anno in relazione allo specifico monte salari di quell’anno.
La liquidazione nel 2024 non ha perciò effetto sulla determinazione del limite liquidabile.
18 luglio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7604, sintomo n. 7701
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – 21 maggio 2025
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: