Nel periodo di sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale, al dipendente sospeso spetta “un'indennità pari al 50% dello stipendio, nonché gli assegni del nucleo familiare e la retribuzione individuale di anzianità, ove spettanti.” (v. art. 61, c. 7, CCNL 21.5.2018).
Il successivo comma 8, poi, dispone:
“8. Nel caso di sentenza penale definitiva di assoluzione o di proscioglimento, pronunciata con la formula “il fatto non sussiste” o “l’imputato non lo ha commesso” oppure “non costituisce illecito penale” o altra formulazione analoga, quanto corrisposto, durante il periodo di sospensione cautelare, a titolo di indennità, verrà conguagliato con quanto dovuto al dipendente se fosse rimasto in servizio, escluse le indennità o i compensi connessi alla presenza in servizio, o a prestazioni di carattere straordinario. Ove il procedimento disciplinare riprenda, ai sensi dell’art. 62, comma 2, secondo periodo, il conguaglio dovrà tener conto delle sanzioni eventualmente applicate.”
Al dipendente reintegrato sarà perciò erogata la differenza fra la retribuzione a cui avrebbe avuto diritto e l’indennità percepita durante nel periodo della sospensione, secondo quanto prescritto dalla norma appena citata.
18 luglio 2024 Massimo Monteverdi
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