Attribuzione del corretto codice CPV e stima del valore contrattuale

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
18 Luglio 2024

Chiedo un’interpretazione delle soglie di riferimento per gli appalti relativo all'attribuzione del corretto CPV. Nel dettaglio, se nel corso di un anno devono essere avviate 4 opere pubbliche o 4 servizi di ingegneria aventi diversa ubicazione e diverse tempistiche progettuali o di esecuzione, e preventivamente viene attribuito il corretto codice CPV, si chiede se si debba tener conto della somma degli importi previsti per ogni singolo appalto per capire se, per esempio, sommando il quinto si possa superare qualche soglia.

Risposta

Il CPV, ossia il Common Procurement Vocabulary, consiste in un sistema unico europeo di classificazione delle attività utilizzato per descrivere l’oggetto dei contratti da affidare. È utilizzato a fini statistici e di raccolta dati, ma la sua funziona primaria è quella di uniformare e standardizzare la descrizione dell’oggetto della gara indicato nel bando, fornendo un riferimento comune in tutte le lingue dell’Unione europea.

 

L’impropria attribuzione del codice CPV, avverte l’Anac, può avere rilevanti conseguenze. Indicare un codice non congruente con la prestazione da affidare viola i principi di trasparenza e pubblicità che impongono, alle stazioni appaltanti, di fornire informazioni chiare e precise sulle procedure onde consentire una valutazione sulla legittimità del loro operato. Allo stesso tempo, viola il principio di par condicio, poiché non consente a tutti gli operatori economici potenzialmente interessati di conoscere le opportunità effettivamente esistenti, con una conseguente violazione del principio di tutela della concorrenza.

 

Un codice CPV errato può determinare anche una violazione degli obblighi di pubblicità legale. Se, ad esempio, viene indicato, erroneamente, nel bando un codice CPV per il quale è prevista una soglia di rilevanza comunitaria più alta tale bando verrà pubblicato solo a livello nazionale e non in ambito europeo, determinando una lesione ancora maggiore della libera concorrenza.

 

Trasparenza, pubblicità e tutela della concorrenza sono funzionali a garantire efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, pertanto un codice CPV errato, in ultimo, determina una violazione del principio di buona amministrazione, impedendo un miglior utilizzo delle risorse pubbliche.

 

Inoltre, il CPV è uno strumento indispensabile per le attività statistiche nel campo degli appalti pubblici. Consentendo di classificare e categorizzare in modo univoco e omogeneo le diverse prestazioni, lavori, servizi e forniture oggetto dei contratti, il CPV facilita la raccolta e l’analisi dei dati a livello europeo. Questa raccolta di informazioni statistiche è di fondamentale importanza per comprendere l’andamento del mercato degli appalti pubblici, individuare tendenze, monitorare i flussi finanziari e identificare settori o ambiti specifici che richiedono attenzione o interventi.

 

Per comprendere l’importanza del CPV anche in funzione del principio di rotazione, si segnala la sentenza n. 7794 del 07.09.2022, con cui il Consiglio di Stato, in riferimento al principio anzidetto, ha ritenuto importante valutare, non solo gli aspetti contenutistici delle prestazioni, ma anche la diversità di CPV tra i servizi a confronto.

In questo senso, infatti, posto che l’art. 49 del vigente Codice dei contratti pubblici dispone che è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi, è importante il corretto utilizzo del CPV relativo a ciascun affidamento onde verificare il rispetto del principio di rotazione.

Dunque, non è l’importo che rileva ai fini del CPV ma il contenuto e l’articolato prestazionale e/o merceologico ai fini dell’applicazione della rotazione degli affidamenti, mentre ciascuno di essi rileva autonomamente e distintamente circa l’importo ai fini della determinazione della soglia di cui tenere conto in ordine alle varie procedure consentite dal Codice. A tale riguardo, la stima del valore di ciascun contratto deve avvenire ai sensi dell’art.14 e dell’art. 179, rispettivamente, per gli appalti e per le concessioni, articoli in relazione ai quali non rileva certamente il CPV che, invece, riguarda l’oggetto ed il contenuto delle prestazioni.

17 Luglio 2024              Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 3128, sintomo n. 3199

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