L’inasprimento delle sanzioni per l’esercizio abusivo dell’attività di Noleggio con conducente alla luce della Legge n. 193/2024 - PARTE 2
Analisi normativa, circolare ministeriale e impatto operativo
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiSi chiede cosa cambia rispetto all'attuale situazione in merito alle sanzioni dei tributi a seguito del decreto legislativo n.87 del 14/06/2024. Una delle novità sembrerebbe consistere nell'applicazione del cumulo giuridico anche al ravvedimento operoso, ai sensi dell’art. 3 comma 6 Decreto legislativo 14 giugno 2024, n. 87.
Oltre a questo ci sono altre novità?
Tra le principali novità introdotte dal D.Lgs. 87/2024, abbiamo la modifica della percentuale di sanzione per omesso versamento e la modifica del ravvedimento operoso. Di seguito la specifica delle modifiche in vigore per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024:
L’art. 2 del D.Lgs. 87/2024 ha introdotto la riduzione della sanzione per omesso versamento di cui all’art. 13 del D.Lgs. 471/1997, dal 30 al 25 per cento. Pur se vero che in base al nuovo decreto le modifiche devono essere applicate alle violazioni commesse dal 1° settembre 2024, occorre ricordare che nella fattispecie in questione l’applicazione è retroattiva per effetto del c.d. principio del “favor rei” di cui al comma 3 art. 3 del D.Lgs. 472/1997. In base a tale principio: “Se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole, salvo che il provvedimento di irrogazione sia divenuto definitivo”. Si desume da ciò che, se la sanzione prevista per l’omesso versamento fosse stata aumentata, la sua efficacia sarebbe stata dal 1° settembre 2024; ma essendo stata ridotta, in fase di contestazione anche delle violazioni commesse negli anni precedenti, occorre oggi applicare la sanzione più bassa che nel caso specifico è stata fissata al 25%. Occorre anche aggiungere opportuna motivazione del preambolo dell’avviso di accertamento.
Per quanto concerne il ravvedimento operoso, preme sottolineare l’inserimento della possibilità di ravvedersi anche dopo l’avvio del procedimento di contraddittorio (Art. 13 comma 1 lett. b-ter, b-quater, b-quinquies del D.lgs. 472/1997 “dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, primo periodo del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218”) e l’applicazione del cumulo giuridico anche nel caso di pagamento spontaneo dei tributi. Quest’ultimo principio viene affermato nel nuovo comma 2 bis dell’art. 13 D.Lgs. 472/1997 in base al quale “Se la sanzione è calcolata ai sensi dell'articolo 12, la percentuale di riduzione è determinata in relazione alla prima violazione. Se la regolarizzazione avviene dopo il verificarsi degli eventi indicati al comma 1, lettere b-ter), b-quater) e b-quinquies), si applicano le percentuali di riduzione ivi contemplate”. In questo modo, anche per il ravvedimento operoso è possibile, a fronte di più violazioni, scontare una sanzione unica debitamente aumentata mediante le regole dettate dal nuovo articolo 12 del Dlgs n. 472/1997.
16 luglio 2024 Luigi D’Aprano
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