Esonero dal servizio di reperibilità per dipendente che fruisce dei permessi Legge 104/92

Risposta del Dott. Manuel Casoni

Quesiti
di Casoni Manuel
16 Luglio 2024

Un dipendente Istruttore Amministrativo, che lavora nei servizi demografici delegato come ufficiale di stato civile, fruisce dei permessi legge 104/92 avendo un figlio con disabilità ex art. 3 comma 3, si chiede se tale dipendente può essere esonerato dai turni di reperibilità.

Risposta

L’art. 24 CCNL 21.05.2018, tuttora vigente, stabilisce:

“1. Per le aree di pronto intervento individuate dagli enti, può essere istituito il servizio di pronta reperibilità. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. Ai relativi oneri si fa fronte in ogni caso con le risorse previste dall’art. 67. Tale importo è raddoppiato in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.

2. In caso di chiamata l’interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell’arco di trenta minuti.

3. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese; gli enti assicurano la rotazione tra più soggetti anche volontari.

4. In sede di contrattazione integrativa, secondo quanto previsto dall’art. 7, comma 4, è possibile elevare il limite di cui al comma 3 nonché la misura dell’indennità di cui al comma 1, fino ad un massimo di € 13,00”.

Innanzitutto, deve essere rilevato che il servizio di pronta reperibilità, una volta disciplinato con regolamento e contrattato per il trattamento economico, è obbligatorio per tutti i dipendenti idonei al servizio, in assenza di prescrizioni mediche incompatibili con il suo svolgimento.

Quindi, il dipendente è tenuto a svolgere il servizio di reperibilità, raggiungendo, in caso di chiamata, il posto di lavoro in tempi brevi (trenta minuti).

Tuttavia, risulta ragionevole ritenere, che il responsabile del servizio/dirigente, qualora vi siano fondate motivazioni ed esigenze personali, possa valutare la possibilità di esonerare alcuni dipendenti dal servizio di pronta reperibilità, come nel caso di richieste di esonero avanzate da dipendenti in possesso di ideona certificazione medica, o di richieste pervenuta da soggetti che già usufruiscono dei permessi legge 104/92.

 

A tal proposito, è utile citare l’orientamento RAL_1577, fornito dall’Aran in data 28/10/2013, tuttora valido: “È corretto concedere l’esonero dal servizio di reperibilità ad un dipendente che si avvale dei permessi previsti dalla legge n.104/1992?

In generale, si deve evidenziare che, attualmente, non (risultano) sono previste disposizioni legislative o contrattuali, che, in modo specifico, ostino a porre in reperibilità un dipendente che usufruisca dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992.

Su un diverso piano si pone, invece, la valutazione del datore di lavoro pubblico circa la sussistenza di una effettiva ed inderogabile necessità di collocare in un servizio di reperibilità anche il lavoratore che, per l’esigenza di assistere un portatore di handicap, secondo le previsioni dell’art.33 della citata legge n.104/1992, attualmente sia autorizzato ad avvalersi dei sopradetti permessi.

Infatti, sarebbe quanto meno contraddittorio che il lavoratore, in un determinato giorno della settimana, si assenta dal lavoro, fruendo del permesso giornaliero della legge n.104/1992 per assistere il portatore di handicap in situazione di gravità, e, dall’altro, il medesimo lavoratore, in quanto inserito nel servizio di reperibilità, nella stessa giornata può trovarsi ad essere chiamato a rendere ugualmente la prestazione lavorativa

Essendo il rapporto di lavoro sospeso in quel giorno, il dipendente è esonerato dal suo obbligo di rendere la prestazione lavorativa per tutta la durata del periodo di sospensione e, quindi, per tutto il giorno.

Pertanto, se il lavoratore non rende la sua prestazione ordinariamente prevista, neppure può dare la sua disponibilità, nel periodo di reperibilità, ad eseguirla ove fosse richiesta.

Tuttavia, poiché i giorni di permesso retribuito, ai sensi dell’art.33 della legge n.104/1992 sono tre in un mese, nulla impedisce al datore di lavoro di concordare con il dipendente i giorni in cui non fruendo dei predetti permessi la sua prestazione è possibile in quanto non interessati dalla fruizione dei permessi”.

12 luglio 2024                Manuel Casoni

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7588, sintomo n. 7685

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