La decisione della Consulta sul divieto del terzo mandato consecutivo per i presidenti di giunta regionale
Corte Costituzionale – Sentenza 15 maggio 2025 n. 64 e comunicato stampa
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiIn seguito alle elezioni appena terminate il comune, con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, ha definito i componenti della giunta. La norma prevede che nei comuni superiori a 3.000 abitanti debbano essere garantite le quote rosa con una partecipazione del 40%. Di fatto tra gli eletti della lista vi è soltanto una donna, quindi, dal momento che non ci sono altre donne tra gli eletti, si chiede se sia legittima la composizione della giunta con 3 uomini e una donna, oltre al sindaco uomo.
Secondo la giurisprudenza (cfr. TAR Lecce, sentenza n. 1256/23) “In tema di rispetto delle quote rosa, la natura fiduciaria della carica assessorile può giustificare la limitazione di un eventuale interpello alle sole persone appartenenti allo stesso partito o alla stessa coalizione di quella che ha espresso il sindaco, soprattutto in realtà locali non particolarmente estese, come quella di cui ci si occupa, ciò tanto più in considerazione del principio alla cui attuazione è finalizzata la disposizione di cui alla legge n. 56 del 2014 art. 1” (C.d.S, V, 3.2.2016, n. 406. In termini confermativi, TAR Lecce, sent. n. 13/2020).
Pertanto, al fine di verificare che l’obbligo di legge non sia eluso occorre che risulti documentato che il sindaco, previo avviso pubblico o indagine esplorativa pubblica, abbia compiuto un’adeguata istruttoria, conclusasi negativamente, per indisponibilità delle persone interpellate, non potendo annoverare tra queste quelle facenti parte dell’opposizione che abbiano dato l’eventuale disponibilità.
Dunque, l’impossibilità di assicurare nella composizione della giunta comunale la presenza dei due generi deve essere adeguatamente provata sia mediante la effettuazione di un’accurata e approfondita istruttoria, sia con una puntuale motivazione del provvedimento sindacale di nomina degli assessori, che specifichi le ragioni che hanno impedito il rispetto della suddetta normativa in materia di parità di genere nella composizione delle Giunte. In tal caso il Sindaco, prima di nominare la G.M., deve svolgere un’adeguata istruttoria, volta all’ottenimento, per la nomina degli assessori, della disponibilità di idonee personalità di sesso femminile nell’ambito di tutti i cittadini residenti o che abbiano un significativo legame con il Comune, come per esempio l’indizione di un apposito avviso pubblico, finalizzato all’acquisizione dell’interesse di donne, appartenenti al partito politico o alla coalizione di partiti che hanno vinto le elezioni comunali, a ricoprire la carica di Assessore, le quali condividano il programma della lista, capeggiata dal Sindaco (TAR Umbria, sez. I, sentenza 3 gennaio 2020 n. 10).
11 Luglio 2024 Eugenio De Carlo
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