Iscrizione aire per cittadino cancellato dall'anagrafe nazionale della popolazione residente per ripristino posizione precedente (cancellato per emigrazione)
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede come gestire l'iscrizione in anagrafe di una ragazza presso la famiglia intestata al nonno del suo fidanzato. Il fidanzato però non abita nella stessa famiglia del nonno, ma ha la residenza con la madre in un altro comune.
Si chiede se tale rapporto possa essere valutato quale vincolo affettivo con l'intestatario della scheda, in qualità di nonno del fidanzato, e in tal caso se vada iscritto nello stesso stato di famiglia.
Per rispondere correttamente al quesito posto occorre rifarsi alla definizione di famiglia anagrafica prevista dall’articolo 4 comma 1 del d.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, che definisce la “famiglia anagrafica” come “un insieme di persone legate da vincolo di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”.
La famiglia anagrafica è dunque un concetto giuridico di natura meramente anagrafica, che consiste in uno dei due contenitori delle posizioni dei cittadini residenti nel Comune, assieme alla convivenza.
Essa si basa su vincoli oggettivi e soggettivi: quando i vincoli oggettivi sono documentati o acquisibili d’ufficio da parte dell’ufficiale d’anagrafe, la famiglia anagrafica si instaura ex lege, senza alcuna possibilità discrezionale per l’ufficiale d’anagrafe e indipendentemente dalla volontà del cittadino.
Lo stesso vale per i vincoli soggettivi una volta dichiarati dagli interessati, quale i vincoli affettivi.
Istat, nella pubblicazione Metodi e Norme serie B n. 29 anno 1992, aiuta l’interprete e l’operatore anagrafico ad approfondire il concetto di “vincoli affettivi”, di per sé assolutamente generico.
La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia. La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione. Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento – con altra persona o famiglia possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’articolo 4.
Il primo punto da tenere bene a mente è che i vincoli di natura affettiva sono assolutamente demandati alla dichiarazione resa dagli interessati. In alcun modo tale dichiarazione può essere “indotta” o “accertata” dall’ufficiale d’anagrafe, neppure se egli fosse a piena conoscenza del fatto che le persone che stanno rendendo la dichiarazione di residenza siano certamente legate. Essi, infatti, hanno il pieno diritto di dichiarare di non esserlo, essendo tale vincolo di natura soggettiva.
La genericità – quanto mai opportuna e, se vogliamo, moderna – del termine, comporta altresì l’obbligo dell’ufficiale d’anagrafe di astenersi da alcuna valutazione sul tipo di vincoli: essi possono riguardare, per ipotesi, un rapporto affettivo o un semplice rapporto di amicizia.
L'unico elemento a disposizione dell'ufficiale d'anagrafe - quando il vincolo non è di natura familiare e dunque oggettivo - è la dichiarazione resa dagli interessati, che infatti dal 2012 è parte integrante della stessa dichiarazione di residenza in seguito alla riforma operata dopo il Decreto Legge n. 5/2012. E’ assolutamente importante che gli interessati siano messi a conoscenza in modo adeguata del fatto che stanno dichiarando di avere vincoli affettivi e di costituire, quindi, un’unica famiglia.
Ciò avviene, in caso di aggregazione di altra persona in famiglia già costituita, mediante la compilazione dell’apposita sezione della dichiarazione di residenza, mentre nel caso in cui una coppia di “conviventi” si trasferisca assieme da un Comune ad un altro, ebbene la relazione affettiva sarà oggetto della comunicazione di avvio del procedimento, che dovrà indicare chiaramente che le due (o più) persone costituiranno unica famiglia anagrafica.
Se, invece, gli stessi da subito comunicheranno di non aver alcun rapporto affettivo tra loro, allora si dovranno istituire due procedimenti di iscrizione o mutazione anagrafica distinti, con due distinte dichiarazioni.
11 Luglio 2024 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3391, sintomo n. 3426
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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