Il dipendente in oggetto (per quanto è possibile ricavare dal documento INPS allegato) è titolare dal 2017 di una pensione il cui importo, cumulato con i redditi da lavoro dipendente percepiti dal Comune, supera il limite fissato dalla legge.
Per questo motivo, al datore di lavoro è chiesto di trattenere (con decorrenza luglio 2024 si legge nel documento) una quota giornaliera pari a € 1,72 che andrà poi mensilmente versata all’INPS, a titolo di recupero delle somme in eccesso percepite dal lavoratore.
Come illustrato dall’INPS nel suo sito istituzionale:
“La trattenuta, nei casi previsti, è effettuata sulla retribuzione a cura del datore di lavoro al quale il lavoratore deve dichiarare la propria qualità di pensionato.
Il datore di lavoro deve provvedere al versamento di quanto trattenuto all'ente previdenziale che eroga la pensione.”
L’importo della trattenuta da operare sulla retribuzione è pari all'importo della trattenuta giornaliera per il numero delle giornate comunque retribuite dei singoli periodi di paga e fino ad un massimo di 26 giornate in caso di stipendio mensile.
Se il lavoratore è part time orizzontale, la trattenuta è pari a € 1,72 x 26.
Se il lavoratore è part time verticale, la trattenuta è pari a € 1,72 x numero giornate lavorate nel mese.
La trattenuta si opera sullo stipendio al netto dell’eventuale assegno unico e dei contributi previdenziali e assistenziali.
Per quanto riguarda il versamento, l’art. 10, c. 3, D.Lgs. n. 503/1992 dispone:
“3. Nei casi di cumulo con redditi da lavoro dipendente la trattenuta è effettuata dai datori di lavoro ed è versata all'ente previdenziale competente o in conto entrate dello Stato nel caso di trattamenti erogati dallo Stato. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 e le dichiarazioni dei lavoratori ivi previste sono integrate dalla indicazione dell'ente o ufficio pagatore della pensione e, nei casi di lavoro a tempo determinato, dalla indicazione degli eventuali rapporti di lavoro a termine già svolti nel corso dell'anno solare di riferimento.”
L’INPS, con circ. n. 91/1995, ha precisato:
“I datori di lavoro che non sono tenuti alla denuncia dei contributi all'Istituto con il Mod. DM 10/1-89 devono effettuare il versamento delle somme trattenute ai lavoratori pensionati mediante bollettino di conto corrente postale intestato alla locale Sede dell'Istituto, sul quale deve essere indicata la causale "TRATTENUTE LAVORO PENSIONATI INPS"."
10 luglio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7586, sintomo n. 7683