Retribuzione segretario di prima nomina in convenzione fascia, Enti superiori a 3.000 ma inferiori a 5.000 abitanti
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiAll’Ente è stato assegnato e versato il contributo ministeriale per sostenere le spese dei segretari comunali (legge 233/2021, conv. DL 152/2021) e può essere utilizzato per la copertura degli oneri dei segretari qualora vi sia in essere una convenzione; nell’Ente la precedente è cessata a luglio 2023 e la nuova sarà stipulata con il nuovo mandato elettivo dal Sindaco entro luglio 2024.
Si chiede se vi siano presupposti per beneficiare di tale risorsa nel 2024?
Posto che, ai sensi dell’art. 1, c. 828, L. n. 197/2022, “La durata dei contratti relativi agli incarichi conferiti ai segretari comunali a valere sulle predette risorse non può eccedere la data del 31 dicembre 2026”, si rileva che nelle FAQ a cura del Ministero dell’Interno si legge:
“L’art. 5, comma 4, del DPCM del 1° maggio 2023 prevede l’obbligo di restituzione del contributo già attribuito in caso di successiva interruzione dell’incarico di titolarità della sede di segreteria qualora, entro centoventi giorni dalla cessazione dell’incarico stesso, il comune non provveda alla nomina di un nuovo segretario; dispone, inoltre, l’obbligo di restituzione della quota del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa.
La norma stabilisce, altresì, che “i comuni cui è attribuito collettivamente il sostegno ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonché recesso”.
Tale disposizione, volta a favorire il mantenimento del sostegno a fronte delle possibili vicende estintive ovvero modificative dell’istituto delle convenzioni di segretaria, risulta anch’essa soggetta al menzionato principio enunciato nell’articolo 5.
Per l’effetto, anche in tali casi si rinviene l’obbligo di restituzione della quota individuale del contributo corrispondente ai periodi di vacanza della sede di segreteria nonché di quella effettivamente non spesa.”
Pertanto, mentre nulla impedisce l’utilizzo della quota 2024 del contributo per la stipula di una nuova convenzione, le quote 2023 non utilizzate devono essere restituite.
Nelle stesse FAQ si legge anche:
“Al Comune convenzionato che decida di sciogliersi dalla convenzione si applica la disciplina di cui all’art. 5, comma 4, ultimo periodo, del DPCM del 1° maggio 2023, secondo cui “i comuni cui è attribuito collettivamente il sostegno ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), conservano singolarmente il diritto alla sua erogazione in proporzione alla quota di partecipazione agli oneri derivanti dalla convenzione di segreteria in caso di sua scadenza e/o scioglimento anticipato nonché recesso”.
Diversamente, nel caso in cui un comune appartenente ad una convenzione decida di aderire ad altra convenzione, sarà tenuto a restituire l’eventuale eccedenza, qualora l’appartenenza alla nuova convenzione importi un onere economico inferiore rispetto all’importo attribuito (si veda, in tal senso, la circolare DAIT 084 del 3 luglio 2023, lett. b).”
Pertanto, le spese per il segretario comunale relative al periodo successivo allo scioglimento della prima convenzione sono finanziabili con le quote non utilizzate del contributo assegnato al singolo ente.
9 luglio 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7582, sintomo n. 7679
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali – 5 giugno 2025
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