Introduzione in Italia di resti mortali di un caduto

Risposta al quesito del Dott. Pietro Cucumile

Quesiti
di Cucumile Pietro
19 Marzo 2018

Avrei necessità di un chiarimento in merito al rimpatrio, dalla Germania, delle ossa di un defunto caduto in guerra. Avevo già posto un quesito nel giugno del 2016, poi i familiari non si sono più presentati ed ora, invece, hanno nuovamente manifestato l’intenzione di voler tumulare le ossa in un deposito funebre di appartenenza della famiglia, che è ubicato nel nostro cimitero. Ho, comunque, un po’ di dubbi in merito alla documentazione che devono presentare i familiari del caduto. Anche se la Germania fa parte dei paesi aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10 febbraio 1937, in considerazione del fatto che tale convenzione non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti, i familiari devono produrre un’autorizzazione al trasporto in lingua italiana ed in lingua francese rilasciata dal sindaco del luogo, oltre ad un nulla osta dell’Autorità Consolare italiana nello Stato di provenienza, è corretto? Il nostro Ufficio deve, invece, rilasciare un nulla osta al Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti e, successivamente alla tumulazione, una comunicazione di avvenuto ingresso e tumulazione? Se è così, ha un modello di nulla osta?

 

Risposta

L’ordinario trasporto di salme, cadaveri, ossa, ceneri o esiti da fenomeno cadaverico di tipo trasformativo conservativo rientra sempre nella fattispecie del trasporto funebre ed è, pertanto, soggetto a preventiva autorizzazione amministrativa.

Nei trasporti tra Stati, per il principio della gerarchia tra le fonti del diritto, valgono solo le norme Internazionali (Convenzione di Berlino del 10 febbraio 1937), Convenzione Tra Santa sede e Stato Italiano del 28 aprile 1938 e quelle del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (approvazione del regolamento nazionale di polizia mortuaria).

Inoltre, la circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993, al paragrafo. 8.1, così recita: “La convenzione internazionale di Berlino…. non si applica al trasporto delle ceneri e dei resti mortali completamente mineralizzati fra gli Stati aderenti”.

Da questa disposizione consegue che per questi trasporti, in tali Paesi, sarà il Sindaco a rilasciare l’autorizzazione al trasporto, in lingua italiana e in lingua francese, in quanto, quest’ultima è tradizionalmente molto più usata nelle relazioni diplomatiche.

L’autorizzazione dovrà recare le generalità del de cujus, la data di morte, di eventuale cremazione (o esumazione, estumulazione), la destinazione ai sensi del la Legge 31 ottobre 1955 n.1064 e del D.P.R. 2 maggio 1957 n.432.
Il trasporto di ceneri o resti mortali fra Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino richiede, poi, le normali autorizzazioni di cui agli artt. 28 e 29 del D.P.R. n° 285/90, tra le quali spicca sempre il nulla osta consolare dello Stato nel quale le ceneri o i resti saranno introdotti (art. 29, comma 1, lettera a) D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285). 

E’ necessaria l’autorizzazione alla tumulazione del comune sede del cimitero di sepoltura sulla base del titolo di accoglimento, ex art. 50 del D.P.R. n° 285/1990.

Ciò detto come cornice ulteriore rispetto a quanto già ben delineato nel quesito che ripercorre il corretto agire di codesta Amministrazione per il caso di specie, si indica il link di un sito web a cui poter attingere ulteriori informazioni in ordine alla procedura da seguire:

https://dimenticatidistato.com/rimpatri-come-fare/.

In ordine all’ultimo quesito, lo scrivente non ha un modello per il nulla-osta (né è reperibile facilmente presso altri Comuni in quanto si tratta di una casistica di ricorrenza poco frequente) ma sarà sufficiente un atto semplice che sia del seguente tenore:
 

  • vista la domanda;
  • presupposto in fatto che ripercorra l’iter seguito;
  • presupposto in diritto indicando le norme citate nella domanda;
  • considerato che non sussistono elementi ostativi e che l’atto ha natura vincolata.

Ove utili, si riportano, di seguito, i riferimenti del Commissariato Generale per le Onoranze ai Caduti:


Indirizzo: Via XX Settembre 123/A - 00187 ROMA 
Responsabile del Servizio: Tenente Colonnello Gennaro Lanciotti
Telefono: 06-47355113; 3-5113
Fax: 06-47353614
E-mail istituzionale: onorcaduti@onorcaduti.difesa.it  


E-mail di Posta Certificata: onorcaduti@postacert.difesa.it

 

Dott. Pietro Cucumile 15/03/2018

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