Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e sdemanializzazione

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
10 Luglio 2024

L'art. 58, comma 2 del D.L. n. 112/2008 convertito in Legge n. 133/2008, dispone che l'inserimento dei beni immobili nel "Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari" comporta la loro classificazione come patrimonio disponibile e alienabile. Pertanto, è corretto affermare che per i relitti stradali, costituendo implicito provvedimento, non si rende necessario avviare alcun procedimento di sdemanializzazione? È ancora necessario redigere il decreto di sdemanializzazione e pubblicarlo?

Risposta

Il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari di cui all’articolo 58 del d.l. 112/2008 prevede che l’ente proceda al riordino, alla gestione e alla valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare pubblico individuando “con delibera dell'organo di Governo” un apposito elenco dei singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione.

Tale piano determina:

  • la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico ambientale;
  • le destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili.

In presenza di vincoli, il piano va trasmesso agli Enti competenti per l’espressione del parere e, in caso di silenzio, la classificazione è definitiva trascorsi trenta giorni dalla trasmissione.

Una volta pubblicati, gli elenchi del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall’articolo 2644 del Codice civile, nonché gli effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

Infine, gli immobili iscritti nel piano sono esonerati dalla consegna dei documenti relativi alla proprietà dei beni e alla regolarità urbanistica-edilizia e fiscale, nonché dalle dichiarazioni di conformità catastale previste dall'articolo 19, commi 14 e 15, del d.l. 78/2010.

Non sono, quindi, più necessari ulteriori adempimenti.

8 Luglio 2024                Paolo Dolci

 

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