Fondo straordinario ai sensi dell’art. 14, co. 2 CCNL 01.04.1999

Risposta al quesito della Dr.ssa Ludovica Iarussi

Quesiti
di Iarussi Ludovica
19 Marzo 2018

Dispone l’art. 14 comma 2 del CCNL 1/4/1999: "Le risorse di cui al comma 1 possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Le risorse destinate al lavoro straordinario, a far data dal 1999, sono state quantificate in misura fissa dall’art.14, comma 1, del CCNL dell’1.4.1999, nel senso che le stesse, presso ciascun ente, non possono essere superiori a quelle destinate a tale finalità nel 1998. Sono possibili degli aumenti, tra l’altro, per le ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 14.

La corte dei conti Lombardia, sez. controllo, nella deliberazione 423/2012, nell’affrontare la tematica del vincolo posto dall’ art. 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010 ([1]), (oggi superato)  – si può dire  progenitrice  di tutte le norme vincolistiche in materia di “tetti” del salario accessorio negli anni successivi, da ultimo quella di cui all’art. 23, co 2 del D.lgs 75/2017 di cui sopra – aveva statuito che fosse  estensibile anche al fondo per lo straordinario la portata applicativa dell’articolo 9, comma 2-bis del d.l. 78/2010, a meno che non si fosse trattato della fattispecie prevista dall’articolo 14, comma 5, del CCNL 1.4.1999 (“E’ consentita la corresponsione da parte dell’ISTAT e di altri Enti od Organismi pubblici autorizzati per legge o per provvedimento amministrativo, per il tramite degli enti del comparto, di specifici compensi al personale per le 17 prestazioni connesse ad indagini periodiche ed attività di settore rese al di fuori dell’orario ordinario di lavoro”) o per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali.

Se, quindi,  l’impostazione vincolistica non è cambiata rispetto alla normativa del 2010 (ed infatti con il dlgs 75/2017, come detto, è stata mantenuta) rimane molto difficile non far rientrare nel “tetto” del salario accessorio anche l’eventuale incremento, del fondo straordinario ai sensi dell’art. 14, co. 2 CCNL 01.04.1999, derivante dai proventi delle sanzioni ex art. 208 C.d.S.

 

Fermo restando che, in teoria, nulla osterebbe all’incremento ex art. 14, co. 2 ccnl 01.04.1999 -  nel “fondo salario accessorio”, parte fondo del lavoro straordinario – di risorse derivanti dai proventi ex art. 208 cds, ci sono, però, i limiti al “tetto” del fondo, ex art. 23, co. 2 D. Lgs. 75/2017.

 
Risposta

I fondi ex art. 208 CdS non incrementano il fondo dello straordinario bensì quello della produttività e il fondo straordinario non è più una componente del fondo delle risorse decentrate dal CCNL 01/04/99.

Il quesito confonde le somme che la legge destina espressamente al lavoro straordinario, come nel caso di straordinario elettorale o di prestazioni ISTAT, che peraltro sono fuori da qualsiasi tetto in quanto inserite in espresse norme di legge e finanziate da altri enti, con le previsioni contenute nell’art. 208 del Codice, ed il particolare il comma 5bis che così recita:

La quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale”.

Proprio sul tema, la sezione Abruzzo della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 151/16, ha chiarito che le risorse sopra indicate non possano incentivare il personale a tempo indeterminato, ma esclusivamente incrementare il fondo ex art. 15 comma 5 del CCNL 01/04/99, in quanto trattasi di risorse assolutamente variabili e non continuativa.

Ovviamente, tale incremento è da contenersi entro il tetto del fondi di cui al dlgs 75/17.

 

Dr.ssa Ludovica Iarussi 09/03/2018

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