Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiComune con 5100 abitanti: Nel Piao non è stato inserito il piano della formazione. È possibile assumere? ci sono altre "sanzioni" nel caso non venisse inserito? È obbligatorio inserirlo nel Piao o è possibile provvedere con una delibera ad hoc?
Anche nella versione semplificata per enti con meno di 50 dipendenti, è presente la sezione 3.3.5 Formazione del personale nella quale sono sviluppate le seguenti attività riguardanti la formazione del personale:
- le priorità strategiche in termini di riqualificazione o potenziamento delle competenze tecniche e trasversali, organizzate per livello organizzativo e per filiera professionale;
- le risorse interne ed esterne disponibili e/o ‘attivabili’ ai fini delle strategie formative;
- le misure volte ad incentivare e favorire l’accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale laureato e non laureato (es. politiche di permessi per il diritto allo studio e di conciliazione);
- gli obiettivi e i risultati attesi (a livello qualitativo, quantitativo e in termini temporali) della formazione in termini di riqualificazione e potenziamento delle competenze e del livello di istruzione e specializzazione dei dipendenti, anche con riferimento al collegamento con la valutazione individuale, inteso come strumento di sviluppo.
Dal quesito si ricava, peraltro, che l’ente ha approvato il PIAO, pur omettendo di compilare la sezione in oggetto.
Se l’ente intende integrare il piano già approvato, lo può fare con un nuovo atto di Giunta alla quale allegare il piano completo della sezione mancante.
Nel frattempo, però, all’ente non sono precluse le assunzioni di personale poiché il divieto è la conseguenza della mancata approvazione del PIAO non della sua incompletezza.
Le sanzioni previste dall’art. 10, D.M. 30 giugno 2022, n. 132 si applicano, infatti, “in caso di mancata adozione del Piano integrato di attività e organizzazione”.
Le altre sanzioni previste dalla normativa nel caso di mancata adozione del PIAO sono:
- il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti (art. 10, c. 5, D.Lgs. n. 150/2009);
- applicazione, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, di una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000 (art. 19, c. 5, lett. b), D.L. n. 90/2014).
8 luglio 2024 Massimo Monteverdi
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