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Aggiornato il calendario degli adempimenti REFERENDUM 2025
Risposta al quesito del Dott. Pietro Rizzo
QuesitiLo scrivente Comune ha ricevuto dal Tribunale competente una richiesta di notificare ad un cittadino la convocazione come Giudice Popolare.
Dopo aver chiesto spiegazioni direttamente al Tribunale, il cittadino, su suggerimento della stessa segreteria del Tribunale, è tornato in Comune per chiedere “di essere cancellato dall’Albo dei Giudici Popolari” anche per il futuro, al fine di evitare ulteriori convocazioni.
DOMANDA
E’ possibile che abbia capito bene?
A questo punto, è sufficiente che questo ufficio riceva una dichiarazione da parte del cittadino con la quale lo stesso chiede, motivandola, la cancellazione definitiva da tale Albo? (in questo caso, quali sarebbero le possibili motivazioni per chiedere tale cancellazione?)
E poi questa nota deve essere trasmessa direttamente al Tribunale (e pertanto il Comune sarebbe un semplice “passacarte” tra il cittadino ed il Tribunale che deve cancellare il suo nominativo dall’Albo?)
La normativa di riferimento è contenuta nella legge 10 aprile 1951, n. 287 “Riordinamento dei giudizi di Assise “, la quale all’art. 11 stabilisce che l’ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche elettive.
I successivi articoli della medesima legge prevedono che chiunque, nominato, può successivamente chiedere - e comunque sempre prima della comparizione o in seduta di comparizione per il giuramento - l’esonero per motivi di salute, allegando alla richiesta idonea certificazione medica o per altra giustificata e motivata causa.
Si può, quindi, chiedere al Presidente della Corte di essere dispensati per legittimo impedimento. La richiesta può essere fatta anche a mezzo di incaricato o a mezzo di fax, allegando idonea documentazione prima della seduta di comparizione o all'inizio di essa.
Uguale esonero si ha in presenza di situazioni di incompatibilità, astensione o ricusazione, previste dagli articoli da 34 a 37 del vigente Codice di procedura penale.
Chi, senza giustificato motivo, non si presenta, è condannato al pagamento di una somma che va da euro 2,58 a euro 15,49, nonché alle spese dell'eventuale sospensione o rinvio del dibattimento, senza pregiudizio delle più gravi sanzioni stabilite dalla legge nel caso che il fatto da lui commesso costituisca reato.
L’interessato, adducendo giustificati motivi, può inoltrare al Comune apposita comunicazione con la quale chiede di essere cancellato definitivamente dall’albo dei giudici popolari.
L’apposita commissione che ogni biennio procede all’aggiornamento dell’albo e che ha anche il compito di formare un elenco chiamato “elenco dei cancellandi”, nel quale sono compresi gli iscritti deceduti, emigrati, che hanno superato il limite del sessantacinquesimo anno d’età , che hanno perduto i diritti civili ecc provvederà ad inoltrare la sua richiesta, a seconda dei casi, al Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di assise e al Presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di appello o ad entrambi per le valutazioni definitive.
Dott. Pietro Rizzo 15/03/2018
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Tar Sardegna, sez. I, sentenza n. 122/2025
Risposta di Andrea Dallatomasina
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