Le prossime modifiche in materia di sospensione della patente in relazione al punteggio

Focus sulle modifiche al Codice della Strada - Parte 5

Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
di Piccioni Fabio
04 Luglio 2024

 

Il disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati il 27/3/2024, oggi pendente al Senato con il n. 1086, all’art. 4 c. 2, inserito nel capo II concernente sospensione della patente di guida, introduce il nuovo art. 218-ter, che disciplina la nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in relazione al punteggio.

La sospensione breve della patente  
Il comma 1 prevede, in caso di violazione di specifiche norme di comportamento, commesse da conducente la cui patente risulti dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida avere un punteggio inferiore a 20 - accanto alla decurtazione punti e alla sanzione pecuniaria - anche la sospensione c.d. breve della patente. 

Le infrazioni tassativamente individuate, relative a 15 ipotesi, riguardano le violazioni concernenti: 

  • mancato rispetto dei segnali di senso vietato e di divieto di sorpasso - art. 6 c. 4, lett. b); 
  • circolazione contromano - art. 143 c. 11; 
  • mancato rispetto delle regole in materia di precedenza - art. 145 c. 10; 
  • violazione delle segnalazioni del semaforo o dell’agente del traffico che vietino la marcia - art. 146 c. 3; 
  • violazione delle regole di comportamento ai passaggi a livello - art. 147 c. 5; 
  • sorpasso senza rispetto delle prescritte regole di comportamento, anche in relazione al sorpasso dei tram e dei velocipedi, e sorpasso a destra ove non consentito - art. 148 cc. 9-bis e 15, per violazione dei commi 2, 3 e 8; 
  • violazione della distanza di sicurezza da cui derivi una collisione con grave danno ai veicoli, tale da determinare l’applicazione della revisione - art. 149 c. 5; 
  • inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve e dossi, nonché manovre relative a immissione nel flusso della circolazione, cambi di direzione o corsia, inversione del senso di marcia, retromarcia, svolta o sosta effettuate senza le prescritte cautele e regole di esecuzione - art. 154 cc. 7 e 8, per violazione dei commi 1 e 3; 
  • mancato uso, o uso irregolare, del casco protettivo per i conducenti e passeggeri di ciclomotori e motoveicoli - art. 171 c. 2; 
  • mancato uso delle cinture di sicurezza, dei sistemi di ritenuta per bambini o del dispositivo di allarme anti-abbandono dei bambini, ostacolo o alterazione del loro normale funzionamento - art. 172 cc. 10 e 11;
  • uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici et similia - art. 173 c. 3-bis; 
  • per i conducenti di autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose: superamento dei periodi di guida prescritti di oltre il 20% rispetto al limite giornaliero massimo di durata dei periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo; mancato rispetto per oltre il 20% del limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale prescritti o del limite minimo dei periodi di riposo settimanale prescritti; circolazione durante il periodo in cui al conducente sia stato intimato di non proseguire il viaggio per violazione dei periodi di guida o per mancato rispetto dei periodi di riposo, giornalieri e settimanali, indipendentemente dall’entità della violazione accertata - art. 174 cc. 6, 7, III periodo, e 11, ultimo periodo; 
  • quanto alla circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali: retromarcia, anche sulle corsie per la sosta di emergenza, eccezion fatta per le manovre necessarie nelle aree di servizio o parcheggio; mancato rispetto dell’obbligo di impegnare la corsia di accelerazione per immettersi sulla corsia di marcia, nonché di dare la precedenza ai veicoli in circolazione; sosta o fermata sulle carreggiate, le rampe e gli svincoli, fuori dei casi di emergenza dovuti a malessere degli occupanti o inefficienza del veicolo, e mancato rispetto dell’obbligo, in tali casi, di portare il veicolo nel più breve tempo possibile sulla corsia per la sosta di emergenza o, in assenza, sulla prima piazzola nel senso di marcia, evitando comunque qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento; mancata accensione, durante la sosta e la fermata di notte, in caso di visibilità limitata, delle luci di posizione e degli altri dispositivi di segnalazione visiva prescritti, fermo restando, ove questi siano mancanti o insufficienti, l’obbligo di presegnalarsi con il segnale mobile di pericolo; mancato rispetto dell’obbligo di collocare il segnale mobile di pericolo, qualora la natura del guasto renda impossibile spostare il veicolo sulla corsia o sulla piazzola d'emergenza, oppure allorché' il veicolo sia costretto a fermarsi su tratti privi di tali spazi, oppure durante la sosta sulla banchina di emergenza, di notte o in ogni altro caso di limitata visibilità, qualora siano inefficienti le luci di posizione - art. 176 cc. 1, lett. b), 2, lett. a), 5, 7 e 8; 
  • guida sotto l’influenza di bevande alcoliche, qualora il tasso accertato non sia superiore a 0,5 g/l, per i conducenti: di età inferiore a 21 anni, nei primi 3 anni dal conseguimento della patente B, che esercitano attività di trasporto di persone o cose, di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico, anche se trainanti un rimorchio, superiore a 3,5 t., di autobus e di altri autoveicoli per il trasporto di persone con più di 8 posti a sedere escluso quello del conducente guida, di autoarticolati e autosnodati - art. 186-bis c. 2; 
  • mancato rispetto delle regole di comportamento previste a carico dei conducenti nei confronti dei pedoni - art. 191 c. 4. 

Durata
La durata della sospensione breve è stabilita, in modo graduale, dal comma 2 per un periodo di: 

  • 7 giorni, nel caso in cui il conducente possegga almeno 10 punti; 
  • 15 giorni, nel caso in cui il conducente possegga meno di 10 punti.

Ai sensi del comma 3, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati e il relativo ritiro della patente di guida, ex artt. 222 e 223, la durata è raddoppiata nell’ipotesi in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale, comprensivo dell’ipotesi di fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o “cose diverse dal conducente e dal suo veicolo”.

L’applicazione nei confronti dei titolari di patenti rilasciate all’estero
Il comma 4 estende l’applicabilità della sanzione anche ai titolari di patente rilasciata all’estero che commettano le violazioni presupposte nel territorio dello Stato.
In merito si ricorda che l’art. 6-ter D.L. 151/2003, convertito con modifiche dalla L. 214/2003, prevede che per i titolari di patente straniera è istituita, presso il C.E.D. del M.I.T., una banca dati in cui sono inserite le infrazioni cui sono associati i punti di penalizzazione. Raggiunto il totale di almeno 20 punti, il prefetto del luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione, dispone l’inibizione alla guida di veicoli a motore sul Territorio, per un periodo inversamente proporzionale a quello occorso per consumare i punti.

Conseguentemente, previsto come presupposto un punteggio di almeno 1 punto di penalizzazione nella citata banca dati, si applica la sospensione breve della patente:

  • per 7 giorni, in caso di punteggio compreso tra 1 e 10 punti;
  • per 15 giorni, in caso di punteggio superiore a 10 punti.

Il permesso di guida a ore
Ai sensi del comma 5, si applicano le disposizioni previste in materia di sospensione ordinaria della patente, dall’art. 218 cc. 1 e 2, dal II all’VIII periodo, ai soli fini del rilascio del permesso di guida a ore, cui provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione.
Tuttavia, al fine di semplificare la procedura - secondo quanto si legge nella relazione illustrativa - in deroga alla disciplina ordinaria, la sospensione breve della patente non richiede l’adozione di apposita ordinanza da parte del prefetto, in quanto deriva come conseguenza automatica della violazione. 
Infatti, la sospensione breve è applicata direttamente dall’agente accertatore che, all’esito della contestazione immediata dell’illecito, provvede al ritiro della patente, che viene conservata presso l’ufficio o comando di riferimento, per essere restituita, all’interessato o a un suo delegato, al termine del periodo previsto, che decorre dal giorno del ritiro.

Tutela  
Avverso il provvedimento di ritiro è ammessa opposizione dinanzi al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 205, regolata dall’art. 6 D.Lgs. 150/2011. 

Destinatari
Il comma 6, limita l’applicazione della sospensione breve al caso in cui il conducente sia stato identificato al momento in cui è stata commessa la violazione.
Laddove non si sia potuto, “per qualsiasi causa”, procedere al ritiro della patente, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.

Iscrizione nell’A.N.A.G.
Ai sensi del comma 7, la sospensione breve è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione.

La circolazione con patente sospesa 
Il comma 8 punisce la circolazione abusiva durante il periodo di sospensione breve della patente, anche in caso di utilizzo non conforme del permesso di guida a ore, al pari dell’omologo illecito relativo alla sospensione ordinaria: sanzione pecuniaria da 2.046 a 8.186 euro, cui conseguono le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi; in caso di reiterazione, in luogo del fermo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.

La reiterazione nel biennio della medesima violazione 
Ai sensi del comma 9, la sospensione breve risulta applicabile solo se, per la violazione rientrante nell’elenco di riferimento, non sia già prevista, come conseguenza della reiterazione del biennio, l’applicazione della sospensione ordinaria. 
Ne deriva che, in caso di concorso delle due sanzioni accessorie, trova applicazione la sola sospensione in via ordinaria.


Articolo dell'Avv. Fabio Piccioni

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