MATERIALE WORKSHOP: L’INCIDENZA DELLA RIFORMA AL CODICE DELLA STRADA NELL’ATTIVITÀ DELLA POLIZIA LOCALE E NELL’INFORTUNISTICA STRADALE
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Focus sulle modifiche al Codice della Strada - Parte 5
Servizi Comunali Attività di controllo Codice della strada Sanzioni
Il disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati il 27/3/2024, oggi pendente al Senato con il n. 1086, all’art. 4 c. 2, inserito nel capo II concernente sospensione della patente di guida, introduce il nuovo art. 218-ter, che disciplina la nuova sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente in relazione al punteggio.
La sospensione breve della patente
Il comma 1 prevede, in caso di violazione di specifiche norme di comportamento, commesse da conducente la cui patente risulti dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida avere un punteggio inferiore a 20 - accanto alla decurtazione punti e alla sanzione pecuniaria - anche la sospensione c.d. breve della patente.
Le infrazioni tassativamente individuate, relative a 15 ipotesi, riguardano le violazioni concernenti:
Durata
La durata della sospensione breve è stabilita, in modo graduale, dal comma 2 per un periodo di:
Ai sensi del comma 3, ferma restando l’applicazione delle eventuali sanzioni amministrative accessorie all’accertamento di reati e il relativo ritiro della patente di guida, ex artt. 222 e 223, la durata è raddoppiata nell’ipotesi in cui il conducente abbia provocato un incidente stradale, comprensivo dell’ipotesi di fuoriuscita dalla sede stradale senza coinvolgimento di altre persone o “cose diverse dal conducente e dal suo veicolo”.
L’applicazione nei confronti dei titolari di patenti rilasciate all’estero
Il comma 4 estende l’applicabilità della sanzione anche ai titolari di patente rilasciata all’estero che commettano le violazioni presupposte nel territorio dello Stato.
In merito si ricorda che l’art. 6-ter D.L. 151/2003, convertito con modifiche dalla L. 214/2003, prevede che per i titolari di patente straniera è istituita, presso il C.E.D. del M.I.T., una banca dati in cui sono inserite le infrazioni cui sono associati i punti di penalizzazione. Raggiunto il totale di almeno 20 punti, il prefetto del luogo in cui è stata commessa l'ultima violazione, dispone l’inibizione alla guida di veicoli a motore sul Territorio, per un periodo inversamente proporzionale a quello occorso per consumare i punti.
Conseguentemente, previsto come presupposto un punteggio di almeno 1 punto di penalizzazione nella citata banca dati, si applica la sospensione breve della patente:
Il permesso di guida a ore
Ai sensi del comma 5, si applicano le disposizioni previste in materia di sospensione ordinaria della patente, dall’art. 218 cc. 1 e 2, dal II all’VIII periodo, ai soli fini del rilascio del permesso di guida a ore, cui provvede il responsabile dell’ufficio o del comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione.
Tuttavia, al fine di semplificare la procedura - secondo quanto si legge nella relazione illustrativa - in deroga alla disciplina ordinaria, la sospensione breve della patente non richiede l’adozione di apposita ordinanza da parte del prefetto, in quanto deriva come conseguenza automatica della violazione.
Infatti, la sospensione breve è applicata direttamente dall’agente accertatore che, all’esito della contestazione immediata dell’illecito, provvede al ritiro della patente, che viene conservata presso l’ufficio o comando di riferimento, per essere restituita, all’interessato o a un suo delegato, al termine del periodo previsto, che decorre dal giorno del ritiro.
Tutela
Avverso il provvedimento di ritiro è ammessa opposizione dinanzi al Giudice di Pace, ai sensi dell’art. 205, regolata dall’art. 6 D.Lgs. 150/2011.
Destinatari
Il comma 6, limita l’applicazione della sospensione breve al caso in cui il conducente sia stato identificato al momento in cui è stata commessa la violazione.
Laddove non si sia potuto, “per qualsiasi causa”, procedere al ritiro della patente, il periodo di sospensione decorre dalla data di contestazione o notificazione del verbale di accertamento della violazione.
Iscrizione nell’A.N.A.G.
Ai sensi del comma 7, la sospensione breve è annotata nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida a cura dell’ufficio o comando da cui dipende l’agente accertatore della violazione.
La circolazione con patente sospesa
Il comma 8 punisce la circolazione abusiva durante il periodo di sospensione breve della patente, anche in caso di utilizzo non conforme del permesso di guida a ore, al pari dell’omologo illecito relativo alla sospensione ordinaria: sanzione pecuniaria da 2.046 a 8.186 euro, cui conseguono le sanzioni accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo del veicolo per 3 mesi; in caso di reiterazione, in luogo del fermo, si applica la confisca amministrativa del veicolo.
La reiterazione nel biennio della medesima violazione
Ai sensi del comma 9, la sospensione breve risulta applicabile solo se, per la violazione rientrante nell’elenco di riferimento, non sia già prevista, come conseguenza della reiterazione del biennio, l’applicazione della sospensione ordinaria.
Ne deriva che, in caso di concorso delle due sanzioni accessorie, trova applicazione la sola sospensione in via ordinaria.
Articolo dell'Avv. Fabio Piccioni
Sintesi dell'intervento di Franco Morizio e del Dott. Ugo Sergio Auteri
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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