L’attività di estetista può essere iniziata previa presentazione della SCIA, ai sensi dell’Articolo 19 della Legge 241/1990, in quanto trattasi di attività non assoggettabile al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività. L’applicabilità del regime amministrativo della SCIA è confermata anche dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, Tabella A, n. 10. Il comma 1 del suddetto Articolo 19 della Legge 241/1990 prescrive, tra l’altro, che “La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione…”. Successivamente, il comma 1 specifica che “Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti…”.
In pratica significa che le verifiche preventive igienico sanitarie riferite ai locali sede dell’attività e alle attrezzature utilizzate per l’attività di estetica sono sostituite da dichiarazioni rilasciate in autocertificazione dal soggetto richiedente, fatti salvi i controlli successivi, effettuati anche a campione, da parte degli Organi competenti.
Normalmente le prescrizioni igienico sanitarie a cui le attività di estetica debbono attenersi sono contenute nel Regolamento adottato dai comuni ai sensi dell’Articolo 5 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
Per quanto attiene alle attrezzature bisogna fare riferimento all’elenco allegato alla suddetta Legge 1/1990.
6 luglio 2024 Ambrogio Fichera
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