Chiusura di una scia per l'attività di estetista

Risposta del Dott. Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
06 Luglio 2024

Di cosa bisogna tener conto ai fini della chiusura di una scia per l'attività di estetista, dato che l'ASL non si è espressa?

Risposta

L’attività di estetista può essere iniziata previa presentazione della SCIA, ai sensi dell’Articolo 19 della Legge 241/1990, in quanto trattasi di attività non assoggettabile al rispetto del criterio della distanza minima o di parametri numerici prestabiliti, riferiti alla presenza di altri soggetti svolgenti la medesima attività. L’applicabilità del regime amministrativo della SCIA è confermata anche dal Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, Tabella A, n. 10. Il comma 1 del suddetto Articolo 19 della Legge 241/1990 prescrive, tra l’altro, che “La segnalazione è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché, ove espressamente previsto dalla normativa vigente, dalle attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati, ovvero dalle dichiarazioni di conformità da parte dell'Agenzia delle imprese di cui all'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti di cui al primo periodo; tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione…”. Successivamente, il comma 1 specifica che “Nei casi in cui la normativa vigente prevede l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi, ovvero l'esecuzione di verifiche preventive, essi sono comunque sostituiti dalle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni di cui al presente comma, salve le verifiche successive degli organi e delle amministrazioni competenti…”. 
In pratica significa che le verifiche preventive igienico sanitarie riferite ai locali sede dell’attività e alle attrezzature utilizzate per l’attività di estetica sono sostituite da dichiarazioni rilasciate in autocertificazione dal soggetto richiedente, fatti salvi i controlli successivi, effettuati anche a campione, da parte degli Organi competenti.
Normalmente le prescrizioni igienico sanitarie a cui le attività di estetica debbono attenersi sono contenute nel Regolamento adottato dai comuni ai sensi dell’Articolo 5 della Legge 4 gennaio 1990, n. 1.
Per quanto attiene alle attrezzature bisogna fare riferimento all’elenco allegato alla suddetta Legge 1/1990. 


6 luglio 2024                   Ambrogio Fichera

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