Liquidazione nel 2024 del premio performance 2022

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
06 Luglio 2024

Con il cedolino di luglio 2024 l'Ente liquiderà il premio performance anno 2022, il ritardo è imputabile a rallentamenti nei procedimenti interni ovvero difficoltà a stilare schede valutazione dei dipendenti e PO, si chiede se può essere applicata la tassazione separata, nel caso di dipendente cessato il 01/09/2023 per pensionamento.

Risposta

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato nella risposta a interpello 10 giugno 2020, n. 177 quanto segue:
“La circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E (cfr. anche circolare 14 giugno 2001, n. 55, par. 5.1, e risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E) ha chiarito che il regime di tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l’erogazione degli emolumenti stessi.”
Nella stessa risposta a interpello 10 giugno 2020, n. 177, l'Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che qualora siano erogati redditi di lavoro dipendente riferiti a periodi d'imposta precedenti per effetto di cause giuridiche previste dall’art. 17, c. 1, lett. b), del Tuir, i predetti emolumenti sono assoggettati a tassazione separata
La lett. b) appena citata recita:
“1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (…)
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (…)”.

Nel caso specifico, sembra dirimente quanto indicato con la risoluzione Agenzia delle Entrate 16 marzo 2004, n. 43/E, la quale ha chiarito che nel caso di contratto collettivo, di norme o atti amministrativi dai quali derivano emolumenti riferibili ad anni precedenti rispetto a quello di percezione, le somme erogate non concorrono alla tassazione progressiva ma sono assoggettati alla tassazione separata. 
In particolare, “È sufficiente, quindi, in presenza e in attuazione di contratto collettivo, che l'erogazione degli emolumenti avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello cui gli emolumenti stessi si riferiscono per realizzare le condizioni per l'applicazione della tassazione separata."


6 luglio 2024                      Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7559, sintomo n.7656 
 

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