Collocamento fuori ruolo per incarico PNRR presso Ministero

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
05 Luglio 2024

Un dipendente a tempo indeterminato chiede aspettativa "ai sensi del combinato disposto dell'art.23-bis D.Lgs. 165/2001 e dell'art. 12 del decreto fiscale 146/2021 e del comma 5 bis dell'art. 9 del d. lgs 303/1999" per aver vinto concorso PNRR a tempo determinato presso un Ministero.1) È obbligatorio alla luce delle norme PNRR sul collocamento fuori ruolo concedere aspettativa art.23-bis? 2) In caso di collocamento fuori ruolo, quale ente sostiene i costi e la retribuzione del dipendente?

Risposta

L’art. 12, c. 1-bis, D.L. n. 146/2021 dispone:
“1-bis. Al personale che a qualunque titolo presta servizio presso le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, si applicano fino al 31 dicembre 2026 anche le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”.
Tale ultima norma prevede:
“5-bis. Il collocamento fuori ruolo, per gli incarichi disciplinati dall'articolo 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è obbligatorio e viene disposto, secondo le procedure degli ordinamenti di appartenenza, anche in deroga ai limiti temporali, numerici e di ogni altra natura eventualmente previsti dai medesimi ordinamenti. Il servizio prestato in posizione di comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, presso la Presidenza dal personale di ogni ordine, grado e qualifica di cui agli articoli 1, comma 2, 2 e 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 7, primo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, è equiparato a tutti gli effetti, anche giuridici e di carriera, al servizio prestato presso le amministrazioni di appartenenza. Le predette posizioni in ogni caso non possono determinare alcun pregiudizio, anche per l'avanzamento e il relativo posizionamento nei ruoli di appartenenza. In deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ivi compreso quanto disposto dall'articolo 7, secondo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, il conferimento al personale di cui al presente comma di qualifiche, gradi superiori o posizioni comunque diverse, da parte delle competenti amministrazioni, anche quando comportino l'attribuzione di specifici incarichi direttivi, dirigenziali o valutazioni di idoneità, non richiede l'effettivo esercizio delle relative funzioni, ovvero la cessazione dal comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, che proseguono senza soluzione di continuità. Il predetto personale è collocato in posizione soprannumeraria nella qualifica, grado o posizione a lui conferiti nel periodo di servizio prestato presso la Presidenza, senza pregiudizio per l'ordine di ruolo.”
Per quanto concerne gli aspetti retributivi, ci si può rifare al principio generale statuito dall’art. 57, terzo comma, D.P.R. n. 3/1957: 
“Alla spesa del personale comandato presso enti pubblici provvede direttamente ed a proprio carico l'ente presso cui detto personale va a prestare servizio.”
Tale comma va dunque letto nel senso che alla spesa del personale collocato fuori ruolo provvede direttamente e a proprio carico l’ente presso cui il personale va a prestare servizio. 
In relazione ai contributi, quest’ultimo ente è tenuto a versare all’ente cui appartiene il dipendente collocato fuori ruolo l’importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento economico previsti dalla legge.


5 luglio 2024                     Massimo Monteverdi

Per i clienti Halley: ricorrente QP n.7551, sintomo n.7648

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