Servizio di accompagnamento al lavoro e inquadramento del dipendente addetto
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn caso di assenza per malattia del responsabile di un particolare procedimento è corretto fare un nuovo incarico ad altro dipendente in servizio per lo stesso procedimento specificando per il periodo di assenza. E se nel caso sia possibile è corretto corrispondere l'indennità di responsabile del procedimento ad entrambi, per intero al dipendente assente per malattia e riproporzionato al tempo al dipendente nuovo incaricato?
L’art. 48, c. 11, lett. a), CCNL 16.11.2022 dispone:
“11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente:
a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; (…)”.
Come rilevato nel quesito, al dipendente assente per malattia che percepisce l’indennità in oggetto essa va riconosciuta interamente nel periodo di malattia superiore a 10 giorni (e fino a nove mesi).
Ai sensi dell’art. 84, c. 1, CCNL 16.11.2022:
“1. Per compensare l’esercizio di un ruolo che, in base all’organizzazione degli enti, comporta l’espletamento di compiti di specifiche responsabilità, attribuite con atto formale, in capo al personale delle aree Operatori, Operatori Esperti, Istruttori e Funzionari ed EQ, che non risulti titolare di incarico di EQ, ai sensi dell’art. 16 del presente CCNL e seguenti, può essere riconosciuta, secondo i criteri generali di cui all’art. 7 comma 4 lett. f) (Contrattazione integrativa), una indennità (…)”.
L’indennità è finanziata dal fondo risorse decentrate, dunque, fermo restando che il dirigente/responsabile ha titolo ad attribuire a un altro dipendente, con le necessarie competenze, la responsabilità del procedimento di cui è già titolare il dipendente in malattia, spetta alla contrattazione decentrata decidere se e in che misura attribuire anche al secondo dipendente l’indennità di responsabilità, la quale potrà essere erogata proporzionalmente al periodo durante il quale sono svolte le relative funzioni.
Al di là della quantificazione delle risorse aggiuntive che necessariamente intaccano le somme destinate al fondo dei dipendenti, si ritiene che la valutazione del dirigente debba tenere conto della presunta durata del periodo di malattia e della importanza delle funzioni svolte dal soggetto da sostituire nell’ambito dell’organizzazione del lavoro.
4 luglio 2024 Massimo Monteverdi
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