Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiUn dipendente ha già firmato il contratto con decorrenza del prossimo 1 luglio. Causa ricovero ospedaliero intercorso nel frattempo non potrà prendere servizio alla data stabilita. L'inquadramento giuridico ed economico decorre comunque dal 1 luglio anche in assenza di presa servizio?
Il contratto individuale di lavoro deve individuare la data di inizio del rapporto di lavoro come previsto dall’art. 24 CCNL 16.11.2022 che va letto unitamente a quanto previsto dall’art. 17 del DPR 487/1994 il quale stabilisce che l’amministrazione invita il vincitore ad assumere servizio. Qualora quest’ultimo non assuma servizio, senza giustificato motivo, entro il termine fissato dall’amministrazione e recepito, nel caso posto dal quesito, nel contratto individuale, decade dall’assunzione.
È lo stesso art. 17 a stabilire che nell’ipotesi di presa in servizio con ritardo legato a giustificati motivi (il ricovero ospedaliero è sicuramente un giustificato motivo) gli effetti economici decorrono dal giorno di presa in servizio.
Nel caso prospettato l’amministrazione differirà, a seguito di richiesta dell’interessato, la presa in servizio e gli effetti del contratto individuale di lavoro decorreranno da quest’ultima.
Come evidenziato dalla Corte di Cassazione (sent. n. 6743/2022 e, in precedenza, sent. n. 4393/2020), spetta all’Amministrazione valutare la sussistenza o meno del giustificato motivo e non riconosce, quindi, un diritto incondizionato al differimento della presa di servizio perché il termine è imposto a tutela di interessi pubblici, “che possono divenire recessivi rispetto a quelli dell'assunto solo qualora quest'ultimo faccia valere ragioni gravi ed obiettive che impediscano la condotta doverosa”.
Circa la decorrenza del rapporto, si deve fare riferimento alla data indicata nel contratto individuale, qualificata, secondo l’art. 24 CCNL 16.11.2022, come data di inizio del rapporto di lavoro. Tale data sarà, naturalmente, quella di effettiva presa di servizio del dipendente e da essa decorrono sia gli effetti giuridici sia quelli economici del contratto; se la presa in servizio viene differita vengono differiti anche gli effetti giuridici ed economici del contratto.
24 giugno 2024 Angelo M. Savazzi
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