Registrazione webinar "L'acquisto ed il riconoscimento della cittadinanza italiana alla luce delle novità introdotte dalla conversione in Legge del DL 36/2025"
Presentata dalla dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUn cittadino residente, immigrato dall’ estero nel 2009 e a cui è stata rilasciata una carta di identità nel 2013, risulta italiano e nato nel comune. In questi giorni abbiamo ricevuto dal Consolato di Chicago l'attestazione della perdita di cittadinanza del cittadino, naturalizzato statunitense nel 1975 (art.8 legge 13.06.1912 555). Per il Consolato il cittadino è straniero ma solo oggi, in seguito alla comunicazione di un’eventuale iscrizione AIRE, riferisce che ad oggi il cittadino a loro risulta straniero. Si chiede pertanto come procedere. Si deve trascrivere l'attestazione sindacale e l'atto di perdita cittadinanza, rendere il cittadino straniero e poi cancellarlo per estero?
Secondo la normativa previgente, il cittadino italiano che avesse acquistato volontariamente la cittadinanza di un paese straniero perdeva quella italiana (articolo 8 comma 1 della Legge 13 giugno 1912, n. 555). Diversamente dal passato, oggi, il cittadino italiano che acquista o riacquista una cittadinanza straniera mantiene anche quella italiana alla quale può rinunciarvi trasferendo la propria residenza all'estero (articolo 11 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91).
A tal proposito il Ministero dell'Interno ha fornito delucidazioni in merito alle procedure operative cui deve attenersi l'ufficiale di stato civile qualora si verifichino i casi di naturalizzazione straniera, dal momento in cui gli effetti dell'acquisto di una cittadinanza straniera sono diversi a seconda della legge in vigore (MIACEL 11 luglio 2001 n. 9).
Essendo avvenuta la naturalizzazione statunitense in regime della Legge 13 giugno 1912, n. 555 (che prevedeva la perdita della cittadinanza italiana), qualora il consolato trasmetta oggi per allora il provvedimento di naturalizzazione, il sindaco attesta la perdita della cittadinanza italiana e tale attestazione è trascritta nei registri di cittadinanza e annotata nell'atto di nascita del naturalizzato. Ciò sta a significare che l'ufficiale di stato civile che riceva dal console italiano all'estero un atto di acquisto della cittadinanza straniera avvenuto prima del 16 agosto 1992 (data di entrata in vigore dell'attuale legge sulla cittadinanza) deve richiedere il rilascio di un'attestazione di perdita della cittadinanza al sindaco: tale attestazione sarà trascritta con formula 193 nei registri di cittadinanza e annotata sull'atto di nascita dell'interessato con formula 140-sexies.
193 | Trascrizione chiesta da una pubblica autorità (art. 12 DPR 396/2000)
Oggi ... io sottoscritto(a) ... Ufficiale dello stato civile del Comune di ..., ... (indicare se nella funzione di sindaco o di chi lo sostituisce o per delega avuta) ho ricevuto da ... (indicare la pubblica autorità mittente) la richiesta in data ... di trascrivere ... (specificare tutte le indicazioni che valgano ad identificare il documento, sia per la data, sia per la persona o l’autorità di provenienza) di cui mi ha trasmesso copia.
Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento come segue: ...
Dopo di che, ho munito del mio visto ed inserito nel volume degli allegati a questo registro, la richiesta di trascrizione e la copia del documento trascritto.
140-sexies | Annotazione dell’attestazione relativa all’acquisto, alla perdita o al riacquisto della cittadinanza italiana (art. 16, c. 8, DPR 12 ottobre 1993, n. 572 e art. 49, c. 1, lettera i), DPR 396/2000)
Con atto del ... (indicare l’Autorità che ha effettuato l’accertamento) in data ... n. ... ha attestato che ... (nome e cognome) è (o: non è) cittadino(a) italiano(a)
Il cittadino in questione ha però già riacquistato la cittadinanza italiana grazie all’automatismo previsto nell’articolo 13 comma 1 lettera d) della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Il legislatore ha previsto anche una possibilità di riacquisto per mero decorso di un anno di residenza in Italia, prescindendo da una manifestazione di volontà di riacquisto della cittadinanza italiana, ma purché non vi sia una rinuncia espressa a tale riacquisto, così da non produrre contrasto con il principio volontaristico alla base della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
L'automatismo legislativo funziona così: anche se il periodo di residenza si matura in un momento in cui non si è a conoscenza che il soggetto è un ex concittadino, una volta verificato questo, l'anno trascorso viene conteggiato ai fini del riacquisto, quindi il cittadino ha riacquistato la cittadinanza italiana dal giorno successivo al decorso anno di residenza in Italia anche se l'avvenuta perdita è stata verificata e formalizzata successivamente.
Il Sindaco dovrà emettere attestazione di riacquisto della cittadinanza ai sensi della lettera d) dell'articolo 13 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91, anche questa dovrà essere trascritta ed annotata a margine dell'atto di nascita, utilizzando rispettivamente la formula 193 e la 140-sexies.
Si dovrà anche inviare ora per allora la comunicazione alla Prefettura, per l'inoltro al Ministero dell'Interno, per le verifiche necessarie che possono comportare un'eventuale inibizione al riacquisto.
24 giugno 2024 Andrea Dallatomasina
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