Cancellazione cittadini detenuti trasferiti in altra Casa circondariale ex art. 16 co. 1 DPR 223/1989

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
25 Giugno 2024

La Casa circondariale comunica che alcuni detenuti sono stati trasferiti in altra casa circondariale o che hanno dichiarato il domicilio in altro Comune. Dopo aver trasmesso una segnalazione ai sensi dell'art. 16, comma 1, DPR 30 maggio 1989, 223 alle Case Circondariali e/o ai Comuni, se non risponde nessuno entro quanto tempo posso cancellare i cittadini italiani e/o extracomunitari dalla Casa Circondariale?

Risposta

La segnalazione ai sensi dell’art. 16 d.P.R. n. 223/1989 deve essere trasmessa solamente al Comune in cui si ritiene che la persona oggetto di segnalazione abbia trasferito la dimora abituale e non anche alla casa circondariale presso cui il detenuto è stato trasferito. Certamente sul responsabile della convivenza “Casa circondariale” presso cui il detenuto è stato trasferito grava l’obbligo, posto dall’art. 6 comma 2 d.P.R. n. 223/1989 di rendere le dichiarazioni anagrafiche relativamente ai nuovi ospiti della convivenza. Laddove il responsabile della convivenza non provveda, l’ufficiale di anagrafe deve agire d’ufficio (art. 5 L. n. 1228/1954: “L'ufficiale d'anagrafe che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale d'anagrafe provvede di ufficio, notificando all'interessato il provvedimento stesso. Contro il provvedimento d'ufficio è ammesso ricorso al prefetto”. Art. 15 d.P.R. n. 223/1989, con formulazione analoga a quella del citato art. 5 della legge anagrafica).

Ciò premesso, non è affatto legittimo procedere alla cancellazione. Ricordo che le cancellazioni anagrafiche sono atti tipici e possono essere disposte solamente nei casi e con le modalità previste dalla legge. Nel caso specifico non si tratta di persone decedute o irreperibili o di cittadini stranieri emigrati all’estero; al contrario, la condizione del detenuto è, per antonomasia, quella di persona tutt’altro che irreperibile!

Consiglio di rinnovare la segnalazione, inviandola in copia, per conoscenza, alla Prefettura competente.

Nella segnalazione si dovrà aver cura di precisare che laddove il comune destinatario della segnalazione non provveda alla registrazione anagrafica del nuovo residente verrà aperta una vertenza anagrafica ai sensi dell’art. 19-bis d.P.R. n. 223/1989 (“1. Le vertenze che sorgono tra uffici anagrafici sono risolte dal prefetto se esse interessano comuni appartenenti alla stessa provincia e dal Ministero dell'interno, sentito l'Istituto nazionale di statistica, se esse interessano comuni appartenenti a province diverse. 2. Le segnalazioni al Ministero dell'interno vengono effettuate dalle competenti prefetture, dopo aver disposto gli opportuni accertamenti il cui esito viene comunicato, corredato degli atti dei comuni interessati, con eventuale parere”).

È appena il caso di precisare che, qualora il comune di nuova residenza opponga il pretesto che nella struttura carceraria non è stata istituita la convivenza anagrafica, sarà il caso che si provveda a tale mancanza il più rapidamente possibile, a tutela del diritto del detenuto di ottenere l’iscrizione anagrafica.

Ciò anche contro la volontà del direttore del carcere.

Per doverosa completezza, si ricorda che dal 2018 è in vigore una norma che consente al detenuto di optare tra due possibili soluzioni; ci si riferisce all’art. 11 comma 1 del D.lgs. n. 123/2018 che così dispone: “Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 45:

…….

2) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:

«…il detenuto o l'internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L'opzione può essere in ogni tempo modificata.»

È una norma che ha il chiarissimo e nobile scopo di impedire che il detenuto resti privo di iscrizione anagrafica.

Richiamo, infine, il Parere del Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale del 28.12.2022, parere che sottolinea con forza la necessità di tutelare il diritto del detenuto alla iscrizione anagrafica.

24 giugno 2024             Liliana Palmieri

 

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