MATERIALE WORKSHOP: La GESTIONE DEL CIMITERO: fonti normative, piano regolatore, concessioni, manutenzioni sepolture, attività e lampade votive
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiAlla morte di Tizio, viene sottoscritto un unico contratto per la concessione di n. 2 loculi: n. 1 loculo per il de cuius Tizio e n. 1 loculo da destinarsi al verificarsi della morte futura alla moglie Caia.
In data 2019 muore Caia.
Il contratto di concessione sottoscritto nel 1992 prevede all'art. 5 "..la concessione ha durata di 30 anni dalla tumulazione". Accanto alla clausola compare la nota di seguito riportata:
"Non superiore a quello indicato nel Regolamento comunale di Polizia Mortuaria".
Il Regolamento comunale, vigente nell'anno 1992, cita: "Durata della concessione: 30 anni dalla tumulazione della salma".
Oggi, l'attuale regolamento comunale - approvato con deliberazione C.C. n. 13/2017 e modificato con deliberazione C.C. n. 5/2019- prevede all'art .58 comma 1 "la concessione ha durata di 30 anni dalla stipula."
Per Caia quando decorre il termine trentennale?
E’ corretto che sia stata stipulata una sola concessione per due soggetti diversi?
In linea generale, le concessioni cimiteriali sono soggette al rispetto dei principi del diritto amministrativo e alle disposizioni normative vigenti al momento della loro sottoscrizione, senza trascurare i principi di irretroattività delle norme e di tutela delle situazioni giuridiche consolidate.
Come è noto, la concessione è un atto con cui un’amministrazione pubblica attribuisce a un soggetto, il concessionario, il diritto di gestire un servizio pubblico o di utilizzare un bene demaniale o pubblico, nel rispetto di determinate condizioni. Nel caso delle concessioni cimiteriali, l’oggetto della concessione è l’utilizzo di loculi o altri spazi cimiteriali per la tumulazione dei defunti.
Ciò detto, la questione della sottoscrizione di una concessione cimiteriale a favore di due soggetti diversi, relativa all’assegnazione di due loculi va inquadrata alla luce del Regolamento di Polizia Mortuaria, approvato con DPR 10 settembre 1990, n. 285, delle leggi regionali che possono introdurre specifiche disposizioni in materia di servizi cimiteriali e del Regolamento comunale sul tema.
Se una concessione cimiteriale è stata sottoscritta in base ad un regolamento comunale che prevedeva la sua decorrenza dalla tumulazione e, successivamente, il suddetto regolamento è stato modificato per farla decorrere dalla data di stipula, la situazione andrebbe valutata alla luce dei principi di diritto sopra citati. Quindi, la norma più favorevole al concessionario e le condizioni esistenti al momento della sottoscrizione della concessione dovrebbero prevalere, a meno che non vi sia una disposizione transitoria specifica nel nuovo regolamento che indichi, in maniera espressa e chiara, un diverso regime giuridico.
La durata della concessione cimiteriale dovrebbe, quindi, decorrere dalla tumulazione se tale condizione è stata prevista dal regolamento comunale vigente al momento della sottoscrizione della concessione, in assenza di disposizioni transitorie espresse e previste nel nuovo regolamento, qualora dispongano diversamente.
In relazione all’ultimo quesito, la possibilità di sottoscrivere una concessione cimiteriale a favore di due soggetti diversi dipende dalla normativa locale e, in particolare, dalle disposizioni del regolamento comunale in materia di servizi cimiteriali. Alcuni comuni prevedono espressamente, nei loro strumenti regolamentari, la possibilità di assegnare loculi a più soggetti all’interno di una stessa concessione, soprattutto in caso di membri della stessa famiglia o con legami di parentela per cui è importante verificare le disposizioni specifiche del vostro Comune.
24 giugno 2024 Elena Conte
Per i clienti Halley: ricorrente QT n. 1693, sintomo n. 1772
Sintesi dell'intervento del Dott. Stefano Paoli
Risposta della Dott.ssa Lorella Capezzali
ARAN – Orientamento applicativo Funzioni Locali pubblicato in data 4 giugno 2025 – Id: 34443
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 30
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