Il disegno di legge recante Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, approvato dalla Camera dei deputati il 27/3/2024, oggi pendente al Senato con il n. 1086, nel capo I concernente guida in stato di ebbrezza, introduce:
- all’art. 1 c. 1, lett. a), due disposizioni supplementari al comma 9 dell’art. 186;
- all’art. 3 c. 1, lett. a), due disposizioni supplementari al comma 3 dell’art. 125.
La struttura della disposizione
L’art. 186 pone il divieto di guidare in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di bevande alcoliche che risultano in grado di compromettere le funzioni psicofisiche del conducente, stante il venir meno di quella concentrazione e rapidità di riflessi sulle performance di guida, indispensabili alla sicurezza della circolazione.
Si tratta di un illecito comune di pericolo presunto, teso a salvaguardare i beni della vita e dell'integrità personale (cfr. Cass. Pen., Sez. Un., 25/2/2016, n. 13681), che può essere commesso da qualsiasi conducente a prescindere dal veicolo usato, ivi compreso il velocipede o il veicolo a trazione animale.
Lo statuto di dosimetria punitiva recato dal comma 2, prevede un doppio livello sanzionatorio, amministrativo e penale, che si articola in 3 gradi di intensità di ebbrezza, gradualmente afflittivi, in ragione del valore-soglia del tasso alcolemico accertato:
a) lieve - da 0,51 a 0,8 g/l - punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 543 a 2.170 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
b) intermedia - da 0,81 a 1,5 g/l - punito con l’arresto fino a 6 mesi e l’ammenda da 800 a 3.200 euro e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno;
c) grave - oltre 1,51 g/l - punito con l’arresto da 6 mesi a 1 anno e l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente da 1 a 2 anni (o della revoca della patente in caso di “recidiva nel biennio”) e della confisca del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea al reato, nel qual caso la durata della sospensione della patente di guida è raddoppiata.
Il comma 2-bis reca un’aggravante, specifica e a efficacia speciale, secondo la quale se il conducente in stato di ebbrezza abbia provocato (con responsabilità almeno parziale nella causazione) un incidente stradale “le sanzioni ... sono raddoppiate” e si affianca il fermo amministrativo per 180 giorni del veicolo - salvo che appartenga a persona estranea al reato; inoltre, qualora l’incidente sia stato provocato da soggetto in stato di ebbrezza grave, di cui alla lett. c) del comma 2, si applica anche la revoca della patente.
Le nuove prescrizioni sulla patente
Il nuovo comma 9-ter dell’art. 186 stabilisce che sulla patente, rilasciata in Italia, di chi sia stato condannato - si ritiene con sentenza definitiva - per i reati di guida in stato di ebbrezza (intermedia e grave) siano “sempre” apposte le indicazioni restrittive di cui ai codici unionali armonizzati relativi alla limitazione dell'uso:
- n. 68, “Niente alcool”, e
- n. 69, “Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”.
La presenza di tali codici - previsti dall’allegato I alla direttiva n. 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20/12/2006, concernente la patente di guida, modificata dalla direttiva (UE) 2015/653 della Commissione del 24/4/2015, recepita con Decreto 4/11/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - indica che il titolare di patente gravato:
- dal codice 68, non può guidare dopo aver assunto qualunque quantitativo di alcol;
- dal codice 69, può guidare solo veicoli dotati del dispositivo che impedisce l’avviamento del motore nel caso in cui il tasso alcolemico del conducente sia superiore a zero.
La prescrizione permane, a seconda della gravità del reato, per un periodo di almeno:
- 2 anni, nel caso della contravvenzione di cui alla lett. b),
- 3 anni, nel caso della contravvenzione di cui alla lett. c),
decorrenti dalla restituzione della patente “dopo la sentenza di condanna”.
Tuttavia, poiché ai sensi del comma 8, con l’ordinanza con cui dispone la sospensione della patente, il Prefetto ordina al conducente di sottoporsi, entro 60 giorni, a visita medica, al fine di accertare che lo stato di alterazione non abbia inficiato il permanere nel soggetto dei requisiti fisici e psichici richiesti per la guida, la commissione medica locale di cui all’art. 119 c. 4 può imporre una maggior durata.
Allo scopo di consentire l’adeguamento della patente alle nuove prescrizioni, il Prefetto, ricevuta dalla cancelleria la comunicazione di irrevocabilità della sentenza di condanna, dispone anche la misura cautelare della revisione della patente, ai sensi dell’art. 128.
Nei confronti del condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza che risulti titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell’Unione europea o appartenente allo Spazio economico europeo, che abbia acquisito la residenza in Italia, è richiesto, prima di sottoporsi alla procedura di revisione, di procedere al riconoscimento o alla conversione della patente posseduta, ai sensi dell’art. 136-bis c. 4, II periodo.
Nulla si prevede, invece, nei confronti del condannato per i reati di guida in stato di ebbrezza che risulti titolare di patente di guida rilasciata:
- da uno Stato U.E. o S.E.E., che non abbia acquisito la residenza in Italia,
- da uno Stato extra-U.E. o extra-S.E.E.
La disciplina dell’alcolock
Ai sensi del nuovo comma 3-ter dell’art. 125 i condannati per i reati di guida in stato di ebbrezza, titolari di patente italiana recante i codici unionali n. 68 e n. 69, possono guidare, nel territorio nazionale, veicoli delle categorie M o N, solo se sia installato un dispositivo, munito di un sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione, che non consente l’avviamento del motore a seguito del riscontro di un tasso alcolemico superiore a zero.
Essendo prevista l’installazione del dispositivo solo sui veicoli delle categorie internazionali M o N - di cui alla classificazione contenuta nell’art. 47 - aventi almeno 4 ruote, il motore di tutti gli altri veicoli a due o tre ruote potrà essere avviato anche con un tasso alcolemico superiore a zero.
L’individuazione delle caratteristiche del dispositivo di blocco, delle modalità di installazione e delle officine di autoriparazione - ai sensi della L. 5/2/1992 n. 122 - autorizzate al montaggio, è demandata a un decreto del Ministro dei trasporti da adottarsi, ai sensi dell’art. 75 c. 3-bis, entro 6 mesi.
Il nuovo comma 3-quater dell’art. 125 prevede che il titolare di patente recante i codici n. 68 e n. 69 che circoli violando le relative prescrizioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 158 a 638 euro, di cui al comma 3, cui consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da 1 a 6 mesi, di cui al comma 5.
Si tratta di un divieto analogo a quello previsto dall’art. 186-bis c. 1, nei confronti di quattro categorie di conducenti, ritenute soggettivamente più rischiose:
- infra21enni e neo-B-patentati nei primi tre anni dal conseguimento;
- chi eserciti professionalmente l’attività di trasporto di persone;
- chi eserciti professionalmente l’attività di trasporto di cose;
- conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t., di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati;
La violazione comporta, ai sensi del comma 2, la sanzione amministrativa pecuniaria da 168 a 672 euro, raddoppiabile in caso di provocazione di un incidente, ma senza applicazione di alcuna sanzione amministrativa accessoria.
Inoltre, le sanzioni del comma 3-quater dell’art. 125 sono raddoppiate quando il soggetto circoli sul territorio nazionale alla guida di un veicolo a motore “sprovvisto” del dispositivo di blocco alcolock, ovvero con dispositivo “alterato”, “manomesso”, “non funzionante” o dal quale siano stati “rimossi” i prescritti sigilli apposti al momento dell’installazione.
L’applicazione delle sanzioni del comma 3-quater dell’art. 125 è residuale, stante la presenza della clausola di riserva rispetto ai casi ricadenti nelle previsioni di cui all’art. 186.
Le nuove aggravanti
Il nuovo comma 9-quater dell’art. 186 prevede l’aumento di un terzo (fisso) delle sanzioni - sia amministrative che penali, sia detentive che pecuniarie - previste per tutti i gradi di intensità di ebbrezza, nei confronti del conducente titolare di patente gravata dalle indicazioni restrittive di cui ai codici 68 e 69.
Le sanzioni sono, invece, raddoppiate nel caso di “alterazione” - id est modificazione fraudolenta - o “manomissione” - id est danneggiamento - del c.d. alcolock, che ne risulta perciò falsato nell’uso, o di “rimozione” o “manomissione” - id est violazione - dei relativi sigilli, ferme restando le sanzioni amministrative previste dall’art. 125 c. 3-quater.
Osservazioni
La riforma avrebbe potuto costituire l’occasione per procedere ad armonizzare la disposizione del comma 1 dell’art. 379 Reg. che, rimasto immutato, continua a prevedere - a distanza di oltre vent’anni dall’abbassamento del tasso alcolemico consentito a 0,5 g/l - che il soggetto è ritenuto in stato di ebbrezza quando la concentrazione alcolemica raggiunge 0,8 g/l.
Articolo dell' Avv. Fabio Piccioni