Revoca responsabilità area all’unico Funzionario, e attribuzione al Sindaco
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL’Ente deve liquidare l'indennità di fine mandato di due mandati consecutivi. Il primo mandato è terminato nel 2019 e pertanto il diritto alla percezione era già maturato allora. Per aliquota media sul TFM primo mandato si considerano fasce 2019 o anche per questo occorre far riferimento alle aliquote 2024? Va fatto poi il confronto tassazione in base agli scaglioni vigenti (e 2019) e quelli del 2006 previsto dalla Finanziaria 2007? Si può applicare aliquota più alta se richiesta dall'interessato?
In base al principio tempus regit actum ogni trattamento segue la disciplina dell’epoca in cui è maturato. L’aliquota può essere più alta su richiesta dell’interessato (con circolare del 23 dicembre 1997, n. 326/E dell’Agenzia delle Entrate, è stata prevista la facoltà per i sostituti d’imposta di applicare, nell’ambito dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, su richiesta del percipiente, un’aliquota più elevata di quella derivante dall’applicazione dell’articolo 23 del D.P.R. n. 600/73).
Si rammenta, comunque, l’orientamento giuscontabile (cfr. Corte dei conti, Sez. Abruzzo, deliberazione n. 64/2021) secondo cui in difetto di idoneo preventivo accantonamento deve negarsi l’imputazione al bilancio dell’esercizio corrente di una integrazione dello stanziamento al fine di garantire la copertura finanziaria dell’onere emerso a seguito di richiesta intervenuta successivamente. Per detto indirizzo, il mancato accantonamento può determinare, tuttavia, la sussistenza degli elementi costitutivi per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, ai sensi dell’art. 194, comma 1, lett. e), del T.U.E.L., qualora l’Ente si sia giovato delle prestazioni del Sindaco pro tempore, con utilità in favore dell’ente locale nell’espletamento di funzioni pubbliche, seppur in violazione delle procedure sancite nell’art. 191, comma 1, del T.U.E.L.
A sostegno della tesi del debito fuori bilancio, i giudici abruzzesi richiamano una precedente deliberazione della Sezione Campania, deliberazione n. 5/2009, con la quale aveva precisato che «L’ intimazione o richiesta scritta fatta dagli aventi diritto ai sensi dell’art.1219 c.c. potrebbe dar luogo invece al riconoscimento del debito in questione, che presenta, ad avviso della Sezione, tutti i caratteri del debito fuori bilancio, in quanto contratto in presenza di titolo giuridico ed in assenza di atto di impegno contabile assunto negli esercizi di provenienza del debito stesso. Infatti la relativa fattispecie è, in astratto, riconducibile ad una delle ipotesi tipiche previste dall’art. 194, I° comma, lett. e), del TUEL n. 267/2000 e precisamente alla acquisizione di un servizio di evidente utilità reso all’ente “nell’ espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza”.
Si rammenta, comunque, che il principio contabile applicato (punto 5.2 lett. i) dell’allegato 4/2 del D. lgs. 118/2011) dispone che “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato ‘fondo spese per indennità di fine mandato del …”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.
La Corte dei conti, Sezione Lombardia, con Deliberazione n. 27 del 10.03.2021, circa l’accantonamento e l’appostazione in bilancio dell’indennità di fine mandato, ha ritenuto non corretto l’operato del Comune che ha accantonato l’indennità di fine mandato del Sindaco in conto residui. Tale modalità di contabilizzazione non risulta conforme ai principi contabili in quanto l’indennità di fine mandato va contabilizzata, alla fine di ogni esercizio, come quota accantonata del risultato di amministrazione, stante la disposizione di cui all’allegato 4/2, punto 5.2, lettera d), del d.lgs. n. 118/2011 e s.m.i. secondo cui “anche le spese per indennità di fine mandato, costituiscono una spesa potenziale dell’ente, in considerazione della quale, si ritiene opportuno prevedere tra le spese del bilancio di previsione, un apposito accantonamento, denominato “fondo spese per indennità di fine mandato del ….”. Su tale capitolo non è possibile impegnare e pagare e, a fine esercizio, l’economia di bilancio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, immediatamente utilizzabile”.
Ne consegue che, fermo restando l’obbligo di procedere agli accantonamenti annuali necessari al pagamento delle somme dovute per l’indennità di fine mandato, da iscriversi nel bilancio di ciascuno degli esercizi finanziari, l’obbligazione di corrispondere le somme per l’indennità in questione sorge solo al momento della cessazione dell’incarico e, in conseguenza, la procedura necessaria per eseguire i dovuti pagamenti dovrà essere avviata, con il relativo impegno di spesa, nell’esercizio in cui è divenuto attuale il medesimo obbligo. Nell’ipotesi di omesso accantonamento delle risorse, ma alla presenza di disponibilità di stanziamenti sul competente intervento o capitolo di bilancio, l’Amministrazione potrebbe disporre il pagamento con le ordinarie procedure, senza la necessità del riconoscimento del debito fuori bilancio (Cfr. Corte dei conti, Sez. Sicilia, deliberazione n. n.135/2014/PAR).
21 giugno 2024 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7514, sintomo n. 7611
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.2 - Elezioni amministrative - Ed.2025
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.3 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
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