Cassa insufficiente per il pagamento di un intervento finanziato da contributo a rendicontazione.

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
21 Giugno 2024

Saldo di cassa molto esiguo che può essere integrato in misura altrettanto esigua con un'anticipazione di cassa. Il comune deve procedere con la liquidazione di un’opera finanziata dal ministero con un contributo a rendicontazione. Lo stesso non rientra nel PNRR per cui non posso accedere al prodotto della cassa depositi e prestiti. Posso ricorrere ad un prestito con un istituto bancario privato? Come si contabilizza questa partita di giro? La restituirò quando il ministero eroga la somma.

Risposta

Da quanto esposto nel quesito risulta che il pagamento che il comune deve effettuare a fronte di un’opera finanziata da un contributo ministeriale a rendicontazione è superiore al limite massimo della anticipazione di tesoreria, stabilito dall’articolo 222 del TUEL nella misura dei tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio (limite che il comma 782 dell’articolo 1 della Legge di bilancio 2023 ha elevato a cinque dodicesimi fino al 2025); la mancanza di fondi sufficienti è da imputare ad una mancata (o errata) valutazione preventiva in ordine alla sostenibilità finanziaria dell’intervento, oltre che alla mancata (o non adeguata) preventiva verifica della compatibilità dell’impegno di spesa assunto con il programma dei corrispondenti pagamenti, verifica obbligatoriamente prescritta dall’articolo 183, comma 8, del TUEL.

Tanto premesso, è da escludere la possibilità di ricorrere ad un prestito, anche se con un istituto di credito privato, per sopperire alla carenza della liquidità occorrente per il pagamento di cui trattasi, in quanto l’indebitamento è ammesso esclusivamente per il finanziamento di spese di investimento (articolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243; articolo 199, comma 1-bis, del TUEL) ma non per sopperire a carenza di liquidità; per quest’ultima finalità nell’ ultimo decennio sono state emanate diverse disposizioni che hanno previsto la possibilità di anticipazioni di liquidità di tipo straordinario, a cominciare dal d.l. 8 aprile 2013 n. 35 fino al d.l. 25 maggio 2021, 73 (c.s. decreto sostegni-bis), tutte destinate al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, la cui attivazione era consentita entro i termini, ad oggi ormai scaduti, previsti dalle specifiche disposizioni che prevedevano tali forme di anticipazione.

Nella situazione prospettata nel quesito si ritiene che possa farsi ricorso alle seguenti possibilità:

1) richiedere al Ministero finanziatore la erogazione di un anticipo sul contributo assegnato, motivando tale richiesta con la impossibilità per l’Ente di anticipare in termini di cassa la spesa prevista, in considerazione delle ridotte dimensioni dell’Ente e delle limitate risorse di bilancio disponibili;

2) richiedere al Tesoriere comunale la concessione di una anticipazione di Tesoreria oltre i limiti stabiliti dal ricordato articolo 222 del TUEL, fattispecie che, seppure rappresenta una irregolarità contabile, sarebbe destinata ad un rientro a seguito della erogazione del contributo da parte del Ministero.

Tali possibilità saranno ovviamente subordinate alla disponibilità da parte dei soggetti eroganti.

20 giugno 2024             Ennio Braccioni

 

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