Indennità specifiche responsabilità a Ufficiali Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, in attesa costituzione fondo e metodologia pesatura

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
21 Giugno 2024

Si chiede se è possibile attribuire l'indennità specifiche responsabilità ex art. 84 CCNL 2019-2021 a Ufficiali Stato Civile, Anagrafe, Elettorale, in attesa della costituzione del fondo e sua contrattazione ed in attesa definizione metodologia della pesatura.

E soprattutto le indennità di cui all'art. 84 CCNL possono in corso d'anno farsi decorrere retroattivamente dal 01/01 almeno per le figure in oggetto (le cui responsabilità, aggiuntive, sono inscindibili dalla delega ricevuta)?

Risposta

Occorre distinguere l’esercizio dei compiti dal riconoscimento indennitario legato a detti compiti.

A tal fine è ben possibile conferire i compiti e le responsabilità indicate nel quesito in quanto rientra nelle prestazioni esigibili dal dipendente che ha un determinato profilo professionale ed è inquadrato nell’area specifica richiesta per l’assunzione di tali compiti. Né è possibile ipotizzare un rifiuto del dipendente a svolgere le mansioni e le responsabilità assegnate, invocando il diritto alla certezza delle indennità di specifiche responsabilità.

È importante che vi sia un atto formale preventivo con il quale vengono attribuiti tali compiti ai fini del riconoscimento (anche successivo) della relativa indennità, i cui criteri generali sono definiti dalla contrattazione integrativa mentre la disciplina di dettaglio (“metodologia di pesatura”) costituisce un atto datoriale (cfr. ARAN orientamento applicativo CFL138).

Ciò premesso, una volta che esiste l’atto formale di attribuzione di compiti e responsabilità, se la disciplina successiva ne prevede la remunerazione a titolo di specifiche responsabilità, questa potrà essere riconosciuta da quando l’incarico è stato formalmente conferito, fermo restando la disponibilità di risorse del fondo destinate a tale istituto indennitario, anche se costituito successivamente. La costituzione del fondo, la definizione dei criteri generali e la disciplina datoriale costituiscono le condizioni per l’erogazione dell’indennità, con decorrenza, dalla data di conferimento dell’incarico anche se precedente.

Come precisato dall’ARAN il riconoscimento economico non può, invece, retroagire rispetto alla data formale dell’affidamento dell’incarico.

19 giugno 2024              Angelo M. Savazzi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7507, sintomo n. 7604

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