Piscina Senza permesso di costruire

Tar Lombardia - Milano, Sezione I - Sentenza 20 febbraio 2018, n. 482

Servizi Comunali Attività edilizia Attività edilizia
di Ferrara Dario
16 Marzo 2018

MASSIMA

 

Deve ritenersi legittimo l’ordine di demolizione emesso dal Comune per la piscina realizzata senza permesso di costruire laddove essa non è qualificabile come pertinenza in senso urbanistico, in ragione della funzione autonoma che è in grado di svolgere rispetto a quella propria dell'edificio al quale accede.

 

ARTICOLO

 

Va demolita la piscina lunga più di 10 metri perché «nuova costruzione» realizzata senza permesso

La struttura prefabbricata non ha dimensioni ridotte né può essere considerata pertinenza urbanistica in quanto ha una funzione autonoma dall’edificio. E sull’abuso pesa la pavimentazione di contorno

 

Via alla demolizione entro novanta giorni. Deve essere smantellata perché abusiva la piscina che il proprietario dell’abitazione ha realizzato sul retro della villa: si tratta di una struttura di dimensioni non trascurabili, con tanto di pavimentazione di contorno, che non può essere considerata una pertinenza in senso urbanistico in quanto ha una funzione autonoma rispetto all’edificio al quale accede. Insomma: è una «nuova costruzione» realizzata senza permesso e il Comune non ha bisogno di particolari motivazioni per ordinarne la rimozione perché la repressione degli abusi edilizi costituisce un’attività vincolata e non discrezionale. È quanto emerge dalla sentenza 482/18, pubblicata dalla prima sezione del Tar Lombardia.

 

Titolo necessario

Niente da fare per il proprietario. È vero: secondo una certa giurisprudenza le piscine prefabbricate vanno rientrano fra le pertinenze degli immobili, a patto che siano di dimensioni modeste e prive della pavimentazione di contorno. Nel nostro caso, invece, la struttura è lunga 12 metri e larga 6, oltre ad avere profondità di 1,2 metri. E soprattutto risulta realizzata in muratura e dispone di un camminamento laterale di 1,2 metri: sussistono dunque tutti i presupposti per la necessità del titolo abilitativo che non è stato richiesto. Il che rende irrilevante verificare se è fondata l’affermazione del Comune secondo cui il manufatto ricadrebbe nella fascia di rispetto stradale indicata dalle norme tecniche di attuazione allegate al piano regolatore generale.

 

Dario Ferrara

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