Nullità delle stabilizzazioni

Corte di Cassazione sezione Lavoro - Ordinanza n. 15422 del 3 giugno 2024

Servizi Comunali Contratti collettivi nazionali Dotazione organica Trattamento economico Trattamento giuridico

19 Giugno 2024

Secondo l'ordinanza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 15422 del 3 giugno 2024, è possibile per un ente locale o che applichi il Ccnl del comparto Funzioni locali dichiarare la nullità delle stabilizzazioni disposte senza necessaria copertura finanziaria e programmazione delle assunzioni. In questo caso i lavoratori non hanno diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, né al risarcimento del danno.

Questo perchè i processi di stabilizzazione sono effettuati “nei limiti delle disponibilità finanziarie e nel rispetto delle disposizioni in tema di dotazioni organiche e di programmazione triennale del fabbisogno”. Pertanto, stabilizzazioni disposte in assenza di tali presupporti sono illegittime.
L’assenza del diritto soggettivo porta ad escludere poi “l'esistenza di qualsivoglia diritto di natura risarcitoria”, e non si configura alcun “diritto alla proroga dei contratti”.

Unica tutela per i lavoratori, in caso di illegittimità dell'assunzione, è il diritto a percepire la retribuzione per il lavoro effettivamente prestato.
 

Fonte: Corte di Cassazione

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