Trattamento economico reperibilità in giorno feriale (ponte) chiusura uffici
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiSi chiede se è possibile applicare la tassazione separata su somme trattenute nell'anno 2017, a titolo di sanzione disciplinare, e restituite nl 2024 a seguito di sentenza del Tribunale.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato nella risposta a interpello 10 giugno 2020, n. 177 quanto segue:
“La circolare 5 febbraio 1997, n. 23/E (cfr. anche circolare 14 giugno 2001, n. 55, par. 5.1, e risoluzione 3 dicembre 2002, n. 379/E) ha chiarito che il regime di tassazione separata non trova applicazione nei casi in cui la corresponsione degli emolumenti in un periodo d'imposta successivo a quello di maturazione deve considerarsi fisiologica rispetto ai tempi tecnici o giuridici occorrenti per l'erogazione degli emolumenti stessi.”
Nella stessa risposta a interpello 10 giugno 2020, n. 177, l'Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che qualora siano erogati redditi di lavoro dipendente riferiti a periodi d'imposta precedenti per effetto di cause giuridiche previste dall’art. 17, c. 1, lett. b), del Tuir, i predetti emolumenti sono assoggettati a tassazione separata.
La lett. b) appena citata recita:
“1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: (…)
b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46 (…)”.
Nel caso, dunque, della liquidazione di somme (a titolo di lavoro dipendente) precedentemente trattenute e poi erogate a seguito di sentenza, la tassazione dovrà essere separata.
19 giugno 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7505, sintomo n. 7602
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Fisco Oggi – 16 maggio 2025
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: