Revoca responsabilità area all’unico Funzionario, e attribuzione al Sindaco
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
RIsposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiUn dipendente di ruolo dal 10 giugno è eletto Sindaco del medesimo Ente, e deve essere collocato in aspettativa non retribuita percependo il compenso da Sindaco, si chiede come gestire la contribuzione figurativa a carico dell'Ente.
L’art. 81, c. 1, TUEL dispone:
“1. I sindaci, i presidenti delle province, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni di cui all'articolo 22, comma 1, i presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché i membri delle giunte di comuni e province, che siano lavoratori dipendenti possono essere collocati a richiesta in aspettativa non retribuita per tutto il periodo di espletamento del mandato. Il periodo di aspettativa è considerato come servizio effettivamente prestato, nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova. I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2, se a domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo di espletamento del mandato, assumono a proprio carico l'intero pagamento degli oneri previdenziali, assistenziali e di ogni altra natura previsti dall'articolo 86.”
L’art. 86, c. 1, TUEL dispone:
“1. L'amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico.”
Indipendentemente dalla dimensione demografica del comune, l’ente da cui dipende il sindaco in aspettativa provvede a proprio carico il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
La dimensione demografica riguarda esclusivamente gli assessori (nei comuni sopra i 10.000 abitanti) e i presidenti dei consigli (nei comuni sopra i 50.000 abitanti).
La retribuzione su cui calcolare i contributi da versare per conto del Sindaco in aspettativa è quella a cui egli avrebbe avuto diritto se non avesse chiesto l’aspettativa.
Inoltre, i contributi da versare comprendono sia la quota a carico ente sia la quota a carico dipendente.
18 giugno 2024 Massimo Monteverdi
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 7500, sintomo n. 7597
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.2 - Elezioni amministrative - Ed.2025
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.3 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
Ministero dell’Interno - Pubblicazione n.4 - Elezioni amministrative - Ed. 2025
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