Assegno di mantenimento in caso di separazione tra coniugi con figli maggiorenni ed autosufficienti

Risposta della Dott.ssa Roberta Mugnai

Quesiti
di Mugnai Roberta
19 Giugno 2024

In una coppia di coniugi separati, con figli maggiorenni ed autosufficienti, l’ex marito si vorrebbe impegnare a corrispondere un assegno mensile all’ex moglie. È sufficiente un accordo tra le parti da riportare nell'atto oppure serve ratificarlo anche presso il notaio? E poi, alla morte di lui decade automaticamente l'assegno per lei?

Risposta

Cominciamo sgombrando la questione da un equivoco. La separazione non fa venire meno il rapporto di coniugio; tecnicamente si dice che il vincolo "si affievolisce" in quanto i coniugi giuridicamente separati (cioè separati a seguito di un provvedimento giurisdizionale od amministrativo) sono ancora coniugi. Il nostro ordinamento, infatti, prevede che si possa tornare indietro da questa condizione (che non cambia lo stato civile) attraverso la riconciliazione. Con la riconciliazione i coniugi tornano a "riespandere" il rapporto di coniugio secondo le regole che l'ordinamento prevede per il matrimonio.

Il divorzio, invece, fa venire meno il vincolo di coniugio e solo dopo il divorzio si può parlare di "ex coniuge".

Se il quesito è stato correttamente posto, quindi, parliamo di due coniugi che sono giuridicamente separati, ma che non hanno stabilito (o, se trattasi di separazione giudiziale non consensuale, il giudice non ha stabilito) un assegno di mantenimento. In questo caso, se i coniugi sono d'accordo, possono modificare le condizioni della loro separazione prevedendo un assegno di mantenimento da parte del marito nei confronti della moglie con la procedura davanti all'Ufficiale dello stato civile, visto che i figli maggiorenni sono economicamente autosufficienti (modifica delle condizioni della separazione ex art.12 Legge n.162\2014) oppure con una negoziazione assistita dagli avvocati (modifica delle condizioni ex art.6 Legge n.162\2014) oppure con un provvedimento giurisdizionale (modifica delle condizioni ex Legge n.898/1970 e successive modifiche).

In nessuna delle tre ipotesi è prevista un'annotazione sull'atto di matrimonio in quanto le condizioni economiche che intercorrono durante la separazione (e anche durante il divorzio) tra i coniugi non interessano lo Stato Civile.

Il decesso del coniuge obbligato alla corresponsione dell'assegno di mantenimento esaurisce l'obbligo stesso ed apre la successione fra coniugi secondo le disposizioni del Codice Civile.

18 Giugno 2024            Roberta Mugnai

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3365, sintomo n. 3400

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