Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede se, ai fini dell’iscrizione anagrafica di un italiano, sia necessario richiedere l’idoneità abitativa dell’immobile o comunque vi sia un numero massimo di occupanti per alloggio.
Dal 29 Marzo 2014, giorno di entrata in vigore del Decreto Legge 28 Marzo 2014, n. 47, il consolidato principio della res facti, una persona (italiana, comunitaria o straniera) ha diritto ad essere iscritta ove dimora (macchina, grotta o abitazione non importa), non è il solo che ci permette di accettare una dichiarazione di iscrizione/mutazione anagrafica di residenza.
Il titolo di occupazione di un immobile risulta determinante ai fini della registrazione anagrafica (nel senso che non vi deve essere occupazione abusiva) mentre le condizioni igienico sanitarie dell'immobile, la sua destinazione d’uso, la disponibilità di utenze domestiche, il possesso del certificato di idoneità alloggiativa dell’immobile, il numero di persone già iscritte anagraficamente nell’immobile eventuali conseguenze di natura fiscale od urbanistica non possono impedire all'ufficiale d'anagrafe di iscrivere il cittadino se a quell'indirizzo risulta avere la propria dimora abituale.
Occorre ricordare anche la Circolare del Ministero dell’Interno n. 8/1995, tutt’ora vigente, sottolineava “…non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell’alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes …”.
È pacifico che l'ufficiale di anagrafe non può entrare nel merito di questioni di carattere igienico sanitarie o di idoneità alloggiativa in relazione alla tipologia dell'immobile indicato ma deve esclusivamente accertare, oltre al possesso dei requisiti di ordine soggettivo ed amministrativo indicati dal regolamento anagrafico ed alle leggi connesse, il requisito della dimora abituale nel luogo ed all'indirizzo dichiarato.
Pertanto se effettivamente vi è la dimora abituale in immobile che non è accatastato come abitazione che non ha le caratteristiche per abitarvi (presenza di servizi igienici, ambiente cucina, camera da letto, ecc.) ed il soggetto vi ha titolo di soggiornarvi (non vi è entrato con la forza commettendo il reato di occupazione abusiva), nulla osta al riconoscimento della residenza anagrafica.
Va da sé che l'ufficiale di anagrafe, ma anche il vigile accertatore, in quanto a conoscenza di un fatto che potrebbe integrare irregolarità amministrativa, può segnalare all'ufficio tecnico comunale la situazione.
Saranno poi i tecnici comunali a verificarne la congruità e l'eventuale non conformità ai regolamenti comunali in materia di edilizia ai fini di applicare le previste sanzioni, ma resta inteso che fintanto che permangono le condizioni (dimora abituale nell’alloggio e titolo di occupazione dello stesso) la residenza anagrafica non deve subire variazioni.
18 Giugno 2024 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3364, sintomo n. 3399
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