Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
QuesitiIn riferimento al limite ex art. 60 c.3 CCNL 16/11/22 che dispone: “il numero di contratti a tempo determinato non può superare il tetto annuale del 20% personale a tempo indeterminato in servizio al 1°gennaio”.
Si chiede se i contratti ex art. 110 c.1 del TUEL per assumere 1 responsabile di servizio sono da escludere dal tetto del 20%, considerando la norma speciale (lexSpecialis) che afferma che nei comuni privi di qualifica dirigenziale, le funzioni dirigenziali possono essere conferite in deroga ad ogni diversa disposizione (art. 109 c.3 CCNL 2022).
La norma contrattuale riprende il testo dell’art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015:
“1. Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi non possono essere assunti lavoratori a tempo determinato in misura superiore al 20 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione, con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia eguale o superiore a 0,5. Nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, il limite percentuale si computa sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione. Per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato.”
A tale proposito, la sezione regionale di controllo per l’Abruzzo della Corte dei conti, con deliberazione n. 5/2021, ha precisato, a proposito di un quesito che riguardava proprio gli incarichi ex art. 110, c. 1, TUEL, che:
“(…) la definizione in concreto dei limiti assunzionali in esame è rimessa alle valutazioni generali dell’Ente chiamato a gestire il fabbisogno di personale a tempo determinato in sede regolamentare complessivamente considerato nei limiti previsti dall’articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pari al 20 per cento del personale a tempo indeterminato e ciò in quanto la previsione del limite del 30 per cento della dotazione organica prevista dall’articolo 110 comma 1 del Tuel vale esclusivamente per le qualifiche dirigenziali. Da ciò discende che per gli incarichi di contratto non dirigenziali, in assenza di una norma derogatoria ai principi generali, si applica l’articolo 23, comma 1, del suddetto d.lgs. n. 81 del 2015."
In sostanza, se gli incarichi ex comma 1 dell’art. 110 riguardano personale che non ha qualifica dirigenziale, non si può applicare il secondo periodo del comma 1 che stabilisce in deroga al principio generale una percentuale del 30% sulla dotazione organica.
Presumendo che il posto da coprire nella fattispecie illustrata nel quesito si riferisca all’Area dei Funzionari e non a un dirigente in senso giuridico, il limite dell’art. 23, c. 1, D.Lgs. n. 81/2015 (e dunque quello dell’art. 60, c. 3, CCNL 16.11.2022) deve essere rispettato.
13 giugno 2024 Massimo Monteverdi
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