Autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di ottico nella Regione Sicilia

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
13 Giugno 2024

Si chiede quali autorizzazioni occorrano per aprire un’attività di ottico in Sicilia.

Risposta

La Legge Regionale Sicilia 22 dicembre 1999, n. 28 recante “Riforma della disciplina del commercio”, all’Articolo 2, comma 3 dispone che restano salve, in quanto compatibili con detta legge regionale, le disposizioni relative agli esercenti l’attività di ottico di cui all’articolo 71 della Legge Regionale 1° settembre 1993, n. 25 (Istituzione del registro speciale degli esercenti l'attività di ottico). Il comma 5 del suddetto Articolo 71 dispone che “Le modalità di iscrizione nonché le modalità di svolgimento dell'attività di cui al comma 1 saranno stabilite dal regolamento di esecuzione del presente articolo.”. Il suddetto Regolamento è stato emanato con il Decreto Presidenziale 1° giugno 1995, n. 64, che, all’Articolo 12, dispone quanto segue:

  • Comma 3 – “Nel rilascio delle autorizzazioni l'Autorità competente terrà conto del rapporto abitanti - negozi di ottica, al fine di assicurare, con l'indispensabile servizio agli utenti, la razionale

distribuzione commerciale della offerta sul territorio.”,

  • Comma 4 – “In generale, il rapporto sarà di un negozio di ottica per ogni 10.000 abitanti, salvo comprovate motivate e obiettive esigenze territoriali.”,
  • Comma 6 – “La distanza tra un esercizio e l'altro non potrà essere inferiore a mt. 350. Tale distanza è misurata per la via pedonale più breve tra soglia e soglia degli esercizi stessi.”.

Successivamente, con Legge Regionale Sicilia 9 luglio 2004, n. 12 recante “Disciplina dell'esercizio dell'attività di ottico e modifica alla legge regionale 22 febbraio 1999, n. 28, all’Articolo 1 rubricato “Autorizzazione per l'incarico di attività di ottico” si dispone quanto segue: “1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di ottico da parte della competente autorità comunale oltre al possesso dell'iscrizione nell'apposito registro speciale di cui all'art 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, si tiene conto del rapporto tra residenti e esercizi di ottica, per assicurare una razionale distribuzione dell'offerta nel territorio. Tale rapporto è stabilito in un esercizio di ottica per ogni fascia di popolazione di ottomila residenti. La distanza tra un esercizio e l'altro non deve essere inferiore a 300 metri. I limiti suddetti non si applicano agli esercizi che si trasferiscono da una sede in locazione ad una sede di proprietà o che sono costretti a trasferimento per sfratto o per altri motivi di forza maggiore. Sono fatte salve le autorizzazioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Qualora sussistano comprovate esigenze territoriali, l'autorità comunale competente provvede al rilascio della relativa autorizzazione o al trasferimento di una autorizzazione esistente, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, dopo avere acquisito il parere obbligatorio della commissione provinciale presso la camera di commercio di cui all'Art. 8 del regolamento di esecuzione dell'Art. 71 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, emanato con decreto presidenziale 1° giugno 1995, n. 64….”.

Il disposto normativo sopra illustrato ha introdotto nella Regione Sicilia un contingentamento numerico riferito al rilascio delle autorizzazioni per l’esercizio dell’attività di ottico in deroga al principio di tutela della concorrenza di cui al Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in quanto fondato sull’esistenza del motivo imperativo di interesse generale costituito dalla tutela della salute nell’esercizio delle professioni sanitarie o parasanitarie (Cfr. Sentenza N. 651/2014 Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana).

Da ultimo, l’art. 92 della Legge Regionale Sicilia 31 gennaio 2024 n. 3 (Legge Finanziaria per la Sicilia) ha abrogato l’articolo 1 della Legge Regionale n. 12. Resta però in vigore l’Articolo 2, comma 3 della Legge Regionale 22 dicembre 1999, n. 28, che rinvia alla precedente regolamentazione e che sembra doversi tuttora applicare. Alcune Associazioni di categoria come Federottica e Confcommercio hanno chiesto un intervento chiarificatore alla Regione Sicilia mediante apposita circolare, che non risulta essere stata ancora emanata.

Si consiglia di chiedere un parere in merito al competente Ufficio regionale.

12 Giugno 2024            Ambrogio Fichera

 

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