Emissione di ricevuta fiscale per la somministrazione di alimenti e bevande da parte di un’associazione nel corso di una manifestazione

Risposta del Dott. Alessandro Giordano

Quesiti
di Giordano Alessandro
13 Giugno 2024

Un'associazione non a scopo di lucro, iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS), è obbligata ad emettere ricevuta o scontrino fiscale nel caso di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nell'ambito di una manifestazione temporanea comunicata all'Ente?

Risposta

L’attività di somministrazione alimenti e bevande è usualmente un’attività di carattere commerciale in quanto esula dalla sfera istituzionale delle Associazioni ed Enti del terzo Settore. Vi sono però alcuni casi in cui la somministrazione di alimenti e bevande può essere ricondotta all’alveo delle attività istituzioni, ossia quando ad esempio essa venga organizzata e prestata occasionalmente, in coincidenza di manifestazioni particolari, di celebrazioni oppure raduni.

L’art. 85 del Codice del Terzo Settore, al comma 4, prevede che: per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, iscritte nell'apposito registro, le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno, non si considera in ogni caso commerciale, anche se effettuata a fronte del pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari, nonché l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempre che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

  • tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti degli stessi soggetti indicati al comma 1;
  • per lo svolgimento di tale attività non ci si avvalga di alcuno strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dai soggetti indicati al comma 1.

In tal caso, è necessario che l’attività venga certificata attraverso emissione di una ricevuta fiscale.

12 Giugno 2024            Alessandro Giordano

 

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