Dipendente in prova e calcolo del periodo di conservazione del posto in caso di malattia grave

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
12 Giugno 2024

Un dipendente assunto a tempo indeterminato dal 01.02.2024, soggetto a periodo di prova di mesi 6 è assente per ricovero ospedaliero dal giorno 23.04.2024. Al momento della dimissione dall'ospedale sarà prevista una lunga malattia per terapie salvavita per grave patologia. Come calcolare i sei mesi di conservazione del posto previsti dall'art.25 co.4 CCNL? Si calcolano giorni da calendario? Si calcolano solo i giorni non legati alla terapia salvavita? Quale trattamento economico è previsto?

Risposta

L’art. 25, cc. 4-5, CCNL 16.11.2022 dispone: 4. Il periodo di prova è sospeso in caso di assenza per malattia, ai sensi dell’art. 48 (Assenze per malattie), dell’art. 49 (Infortuni sul lavoro e malattie professionali), dell’art. 50 (Malattie per gravi patologie) e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL. In caso di malattia il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto può essere risolto. In caso di infortunio sul lavoro o malattia derivante da causa di servizio si applica l'art. 38 (Infortunio).

5. Le assenze riconosciute come causa di sospensione ai sensi del comma 4, sono soggette allo stesso trattamento economico previsto per i dipendenti non in prova.”

Il periodo di prova è dunque sospeso per malattia di durata complessiva non superiore a sei mesi.

Fanno fede i certificati medici. Quando la somma dei periodi certificati raggiunge i sei mesi, il datore di lavoro ha la facoltà di risolvere il rapporto di lavoro (può cioè ritenere anche di non recedere dal contratto, assumendosene la responsabilità).

Quanto al trattamento economico, ai sensi del comma 5 sopra citato, si applicano le regole delle assenze per malattia previste per la generalità dei dipendenti, come disciplinate dall’art. 48, c. 11, CCNL 16.11.2022:

11. Il trattamento economico spettante al dipendente che si assenti per malattia, fermo restando quanto previsto dall’art. 71 del D.L. n. 112/2008, è il seguente:

a) intera retribuzione fissa mensile, con esclusione di ogni compenso accessorio, comunque denominato, per i primi 9 mesi di assenza. Nell'ambito di tale periodo, dall’undicesimo giorno di malattia nell’ipotesi di malattie superiori a dieci giorni o in caso di ricovero ospedaliero e per il successivo periodo di convalescenza post-ricovero, al dipendente spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 74, comma 2, lett. c) (Retribuzione e sui definizioni), nonché le indennità in godimento a carattere fisso e continuativo corrisposte per 12 mensilità, esclusi i compensi per il lavoro straordinario, nonché le indennità legate allo svolgimento della prestazione lavorativa; (…)”.

11 giugno 2024              Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7472, sintomo n. 7569

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