Incompatibilità tra ruolo di responsabile del personale e incarico sindacale provinciale

Risposta del Dott. Massimo Monteverdi

Quesiti
di Monteverdi Massimo
12 Giugno 2024

Ai sensi dell'articolo 53, comma 1-bis, del D.Lgs. 165/2001, non può ricoprire l'incarico di Responsabile del Personale colui che ricopra o abbia ricoperto funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio in partiti politici e sindacati.

Si chiede se il segretario di circolo di un partito o l'assemblea/direzione provinciale di un sindacato e/o di un partito rientrino in tale casistica.

Risposta

L’art. 53, c. 1-bis, D. Lgs. n. 165/2001 dispone:

1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano o abbiano rivestito negli ultimi due anni cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano avuto negli ultimi due anni rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni.

Il dipartimento della Funzione pubblica, con circ. n. 11/2010, in relazione alla nozione di carica politica o sindacale, ha chiarito quanto segue:

A) Organizzazioni sindacali

In sostanza, ai fini della norma in esame è rilevante la circostanza di essere o di essere stato dirigente sindacale, nonché di agire - in virtù di un atto formale - in nome e per conto dell'associazione quale funzionario delegato. Un conforto normativo all'utilizzo di questi criteri può essere rintracciato nell'art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 564 del 1996, che, nell'ambito di una disciplina relativa alla contribuzione figurativa per le posizioni di aspettativa sindacale e politica, definisce cariche sindacali "quelle previste dalle norme statutarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.".

La rilevanza della carica nel senso sopra indicato si verifica in qualsiasi tipo di organizzazione sia essa una confederazione, una federazione o un'organizzazione di categoria."

B) Partiti politici

Anche per l'individuazione del concetto di carica in partito politico è necessario utilizzare criteri rispettosi e non eccedenti la finalità della legge. Il riferimento al criterio direttivo, utilizzato per l'individuazione delle cariche sindacali rilevanti, è utile anche per delimitare le cariche in partito politico. Infatti, attraverso la condizione ostativa posta dalla norma si elimina a priori il rischio del conflitto di interesse che si può creare tra il soggetto che opera nell'amministrazione come dirigente preposto alla direzione del personale e il soggetto che opera o ha operato nell'organizzazione politica con poteri direttivi.

Pertanto, l'impedimento al conferimento dell'incarico sulle strutture del personale sussiste ogni qual volta nei confronti dell'interessato ricorrono le condizioni dell'attribuzione di un incarico formale su posizioni direttive dell'organizzazione partito, nelle sue varie articolazioni, che comportano compiti di reale impulso all'attività mediante l'adozione di decisioni, anche con la loro esternazione al di fuori dell'organizzazione, di atti di gestione, come da statuto, da atto costitutivo, delibera dell'assemblea o di altro organo del partito.

La considerazione del potere direttivo quale elemento necessario per la configurazione della carica politica trova il conforto nell'orientamento formatosi nell'ambito della giurisprudenza amministrativa in tema di commissioni di concorso, disciplinate dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001, che, al pari della disposizione in esame, prevede quale causa ostativa alla nomina nelle commissioni l'essere titolare di "carica politica" (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056; Tar Lazio, Roma, Sez. II quater, 22 aprile 2008, n. 3367). In particolare, il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare che "per carica politica deve intendersi solo l'ufficio che postula la rappresentanza, in via organica e professionale, di interessi e valori direttamente riferibili ad una parte politica, e cioè, ad un partito, con la conseguenza che il divieto in esame va circoscritto ai soli titolari di cariche direttive all'interno dei partiti." (Cons. Stato, Sez. V, 27 luglio 2002, n. 4056)."

Ora, il quesito fa riferimento:

1) al segretario di circolo di un partito;

2) al segretario dell'assemblea/direzione provinciale di un sindacato e/o di un partito.

Nel primo caso, si ritiene che non si possa parlare di “carica politica”, trattandosi di un incarico che non coinvolge posizioni direttive nell’organizzazione politica.

Nel secondo caso, invece, la competenza del segretario dell’assemblea o della direzione (del sindacato o del partito) in ambito provinciale può rientrare tra gli incarichi incompatibili se il suo ruolo implica funzioni rappresentative verso l’esterno e non meramente amministrative.

11 giugno 2024              Massimo Monteverdi

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 7468, sintomo n. 7565

Indietro

Quesiti

Non hai trovato le informazioni che stavi cercando?

Poni un quesito ai nostri esperti

CHI SIAMO

La posta del Sindaco è rivolto ad amministratori ed operatori degli enti locali: ricco di contenuti sempre aggiornati, il cuore del portale risiede nella possibilità di accedere, in modo semplice e veloce, ad approfondimenti, informazioni, adempimenti, modelli e risposte operative per una gestione efficiente e puntuale dell'attività amministrativa.

La Posta del Sindaco - ISSN 2704-744X

HALLEY notiziario

INFORMAZIONI

Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale

In collaborazione con:

la posta del sindaco

CONTATTI

Email

halley@halley.it

Telefono

+39 0737.781211

×