Dossier del Referendum 2025: all’interno fasi del procedimento e operazioni di voto e di scrutinio
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - 4 giugno 2025
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiSi chiede se un istruttore amministrativo che riveste anche la qualifica di agente di polizia locale, non responsabile del servizio, in caso di problematiche concernenti il procedimento amministrativo sia comunque responsabile o se ne risponda solamente il firmatario dell'atto, cioè il responsabile del servizio.
La responsabilità nell’ambito del procedimento amministrativo può essere traguardata sotto diversi aspetti, tra cui la responsabilità amministrativa e quella contabile. La responsabilità amministrativa si riferisce alla corretta esecuzione delle funzioni e dei compiti assegnati ai dipendenti pubblici, mentre la responsabilità contabile afferisce alla corretta gestione dei fondi pubblici.
Nel diritto amministrativo, la responsabilità per gli atti amministrativi ricade generalmente sul responsabile del procedimento; tuttavia, ciò non esclude che anche altri soggetti coinvolti nel procedimento possano essere ritenuti responsabili, a seconda del loro ruolo. delle azioni compiute e del loro apporto.
Al riguardo, la Legge 7 agosto 1990, n. 241 regola il procedimento amministrativo e stabilisce il principio di responsabilità del responsabile del procedimento.
La legge 241/1990, infatti, dopo avere fornito, all’art. 4, gli strumenti per l’individuazione dell’unità organizzativa responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, stabilisce, al successivo art. 5, che, per ogni procedimento amministrativo, occorre individuare un soggetto responsabile del procedimento. A tal fine, la disposizione chiarisce che spetta al dirigente di ciascuna unità organizzativa assegnare a sé ovvero ad altro dipendente addetto all’unità la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedi mentale nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
Si può affermare, quindi, che il responsabile del procedimento è soggetto a una forma di responsabilità “atecnica”, non legata, cioè, agli effetti del provvedimento. Essa è piuttosto relativa all’espletamento degli adempimenti procedimentali e alla gestione dei rapporti con i soggetti interessati.
Ebbene, ai sensi dell’art. 28 Cost., il responsabile del procedimento risponde secondo le leggi penali, civili ed amministrative, delle violazioni e delle omissioni riferibili alle porzioni di attività a lui affidate.
La Corte dei Conti può intervenire in caso di danno erariale, valutando la responsabilità contabile dei soggetti coinvolti, inclusi gli istruttori amministrativi, se il loro comportamento ha causato un danno alle finanze pubbliche.
A titolo meramente esemplificativo, si richiama la sentenza della Corte conti, sez. Toscana, 18 giugno 2020, n. 186, in cui si legge che «è emerso con sufficiente chiarezza che il convenuto si è reso inottemperante alle funzioni di responsabile del procedimento (che, in base all’articolo 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono attribuite al dirigente competente, salvo delega ad altro funziona rio, che nel caso di specie non è stata effettuata)».
Inoltre, la maggiore diligenza richiesta al responsabile del procedimento pare derivare proprio dai compiti che lo stesso svolge, come confermato anche dalla sez. II di appello, con la sentenza 26 luglio 2016, n. 801, con cui la Corte dei conti ha chiarito che il responsabile del procedimento è titolare di poteri organizzativi direttivi della sequenza procedimentale che si traducono in «rilevanti e decisive funzioni ai fini provvedimentali con corrispondente grado di responsabilità». Ne consegue che può essere ritenuto responsabile il responsabile del procedimento che non abbia compiuto un’approfondita attività istruttoria.
In conclusione, la responsabilità nel procedimento amministrativo può ricadere sia sul responsabile all’adozione del provvedimento finale che sul responsabile del procedimento, a seconda delle loro azioni, del ruolo svolto e del contributo apportato. La valutazione della responsabilità richiede, comunque, una verifica caso per caso, alla luce delle normative e della giurisprudenza applicabile, fermo restando il ruolo di dominus del procedimento in capo al responsabile del procedimento amministrativo.
11 Giugno 2024 Elena Conte
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