Revisione del contratto di concessione bin seguito al rinnovo del CCNL per i lavoratori delle cooperative

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
12 Giugno 2024

L'ente ha concesso la gestione del servizio asilo nido nel 2023 ad una cooperativa. In fase di affidamento il RUP ha verificato il contratto applicato e la congruità del costo del lavoro. Nel 2024 é stato firmato il CCNL delle cooperative e la cooperativa ha chiesto un contributo per far fronte all'aumento degli stipendi. Le rette non possono essere incrementate perché così è stato stabilito nella concessione. L'ente deve o può dare un contributo ex art 192 d.lgs. 36/23? Il rup avrebbe dovuto negare la congruità visto che il contratto coop era scaduto?

Risposta

Il recente rinnovo del CCNL per i lavoratori delle cooperative comporta un significativo incremento percentuale annuo nei costi del personale per le cooperative sociali, con possibili effetti rilevanti sul bilancio dei Comuni che usufruiscono dei loro servizi.

In questo contesto, l’ANCI ha offerto alcune considerazioni ai Comuni riguardo ai comportamenti da poter adottare nei confronti delle cooperative, prospettando le seguenti due soluzioni.

Per gli appalti affidati prima del 27 gennaio 2022, la revisione delle tariffe può essere attuata solo se espressamente prevista nei documenti di gara mediante clausole specifiche, chiare ed inequivocabili. In mancanza di tali disposizioni, la stazione appaltante non è tenuta a procedere con la revisione delle tariffe e può emettere un diniego motivato nei confronti della cooperativa.

Nel caso degli appalti affidati dopo il 27 gennaio 2022, il Nuovo Codice degli Appalti ha introdotto l’obbligatorietà della previsione, negli atti di gara, della clausola di revisione dei prezzi. Pertanto, sarà necessario fare riferimento a tale clausola e approvare un provvedimento motivato al termine del procedimento, basato su un’istanza circostanziata e motivata presentata dalla cooperativa.

Tuttavia, la giurisprudenza stabilisce che il rinnovo del CCNL rappresenta una condizione non imprevedibile per gli operatori economici, con conseguente possibilità di rigettare la proposta, ove formalizzata. In caso di rifiuto, la cooperativa potrebbe presentare una domanda giudiziale per la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità. Di conseguenza, i Comuni potrebbero essere obbligati a bandire una nuova gara, determinando l’importo dell’appalto in modo da tener conto degli aumenti.

Al fine di evitare controversie legali e la necessità di una nuova gara, anche in ossequio al nuovo e significativo principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (articolo 9), di chiara matrice giurisprudenziale, l’ANCI suggerisce ai Comuni di avviare una rinegoziazione delle tariffe, con due condizioni specifiche:

  • la variazione del costo del servizio deve superare il 5% dell’importo complessivo dell’appalto;
  • la revisione delle tariffe non deve eccedere l’80% della variazione stessa in relazione alle prestazioni richieste.

Questa formulazione renderebbe chiare le condizioni per la rinegoziazione delle tariffe per evitare controversie legali e nuove gare d’appalto. Si rinvia, al riguardo, al pregevole approfondimento svolto da ANCI.

10 Giugno 2024            Elena Conte

 

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