Per quello che riguarda l’iscrizione (e la trascrizione) degli atti di stato civile contenenti nomi con l’utilizzo di caratteri non compresi nell’alfabeto italiano il riferimento è l’art.34, punto 2 del D.P.R. n.396/2000: “I nomi stranieri che sono imposti ai bambini aventi la cittadinanza italiana devono essere espressi in lettere dell’alfabeto italiano, con la estensione alle lettere: J, K, X, Y, W e, dove possibile, anche con i segni diacritici propri dell’alfabeto della lingua di origine del nome.”
Questo significa che, se il sistema informatico in uso nel vostro Comune, consente la stampa degli atti con la cediglia, questa deve essere riprodotta negli atti e certificata.
Vedremo, in seguito, quando sarà operativa la piattaforma ANSC, se tale modalità sarà consentita.
Riassumendo direi: per quello che riguarda la trascrizione degli atti, ove esista la possibilità di stampare gli atti con la cediglia, questo deve essere fatto in ottemperanza a quanto prescritto dal nostro ordinamento. Nel caso, invece, non ci fosse la possibilità, dopo aver chiesto alla software house di mettere per scritto che non è possibile la stampa della cediglia, con tale risposta (da allegare) e il riferimento all’art.34, punto 2 del D.P.R. n.396/2000 redigerei un rifiuto ai sensi dell’art.7 D.P.R. n.396/2000. In questo provvedimento di rifiuto sottolineerei che il diritto al nome non viene in alcun modo leso in quanto si tratta semplicemente di una riproduzione con lettere dell’alfabeto italiano di un nome espresso in altra lingua, ma che tale nome non viene cambiato né con una traduzione né con una sostituzione.
Altro problema è la trasmissione della comunicazione all’ufficiale d’anagrafe e il conseguente riversamento in ANPR. Personalmente non mi occupo di anagrafe, ma posso dire che finora non ho notato cediglie nelle consultazioni che mi capita di fare. Oltretutto, con il collegamento delle identità ai codici fiscali, penso che sia piuttosto complicato inserire segni che non sono contemplati dalle codifiche dell’Agenzia delle Entrate.
Se il problema, dunque, fosse anagrafico, ritengo che, nella risposta all’avvocato, si debba fare riferimento alle linee di utilizzo di ANPR e alle indicazioni del Ministero dell’Interno, premettendo, comunque, che, essendo gli atti trascritti con la cediglia nei Registri dello stato civile (che è una raccolta di atti pubblici ai sensi dell’art.2699 Codice Civile, facenti fede fino a querela di falso), sono già stati recepiti nell’ordinamento italiano con la grafica originale e che, pertanto, non vi è nessuna lesione del diritto al nome.
10 Giugno 2024 Roberta Mugnai
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 3355, sintomo n. 3390